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PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 

6. Da un'attenta lettura della Circolare n. 2/DPF temo di avere male interpretato le fattispecie esentate dal pagamento dell'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli.

Esempio pratico:

- un'impresa denominata " Molino Mangimificio Rossi Paolo", utilizza per il trasporto dei propri prodotti   autocarri di sua proprietà ( di portata superiore a 30 q.li - motrice ri rimorchio -)  con una pluralità di scritte  indirizzo della ditta senza ulteriori indicazioni di carattere commerciale -  superiori a mezzo metro quadrato cadauna. Li ho assogettati al pagamento in applicazione del  comma 4 dell'art. 13.

Dovendo proseguire con le richieste di pagamento, sono quasi convinta che avrei dovuto invece esentarla in applicazione del comma 4.bis, che da una prima lettura pensavo si riferisse alle sole imprese che effettuano l'attività di autotrasporti , avendo purtroppo pochissimo tempo per spedire gli avvisi di accertamento. Se i mie dubbi sono fondati, provvederà all'annullamento, in autotutela, degli avvisi emessi chetra l'altro scadono a fine febbraio 2006.

 
RISPOSTA:
 

Il comma 4 bis dell'articolo 13 del D.Lgs.n.507/93 estende notevolmente l'esenzione dettata dal comma 4 del predetto articolo ammettendola indipendentemente dal numero di tali indicazioni poste sui veicoli aziendali. La circolare n. 2/DPF del 18 aprile 2002 chiarisce che l'esenzione è ora ammessa "senza vincolo di superficie".

Ne consegue che tali avvisi debbono essere annullati, salvo, questa è la mia convenzione, che le scritte in considerazione delle loro dimensioni e del loro numero non possano far ritenere che siano dirette a realizzare un mezzo pubblicitario vero e proprio e non semplicemente carattere informativo.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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