8. Il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato la tariffa base
per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. 507/1993,
con decorrenza 01.03.2001.
Con decorrenza 01.01.2000 le tariffe dell’imposta base possono
essere aumentate fino al 50%, per le superfici superiori al metro
quadrato (art. 11 c. 10 legge nr.449/97). Questo Comune, per motivi
di bilancio, già a decorrere dall’anno 2002, si è avvalso di questa
facoltà, aumentando le tariffe ed i diritti, calcolabili a mq, del
35%. Successivamente il limite di aumento è sempre stato confermato
annualmente con autonomo atto di giunta.
Si chiede quindi se, ai sensi dell’art. 10, lettera a) della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l’anno 2002),
è necessario, nel caso in cui l’Amministrazione non intenda
apportare anche per l’anno 2006 nuovi aumenti alle tariffe rispetto
a quelli già deliberati per l’anno 2002 (e confermati fino all’anno
2005), emettere entro il 31.03.2006 la delibera a conferma delle
stesse, oppure ciò diventa un atto inutile, in quanto si prorogano
automaticamente le tariffe vigenti per l’anno precedente,
comprensive naturalmente dell’aumento già deliberato? |
Il quesito è facilmente risolvibile in base alle lettura del
secondo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del D.Lgs.n.507/93 che
così in tema di tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni così dispone: “In caso di mancata
adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in
anno”. In assenza di una modifica delle tariffe, una delibera di
conferma da parte della Giunta comunale risulterebbe quindi
superflua. |