11.
L’art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 dispone che:
-
comma 1:
le disposizioni della Legge 16.12.1991 n. 398 e successive
modificazioni e le altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle
società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali
senza fine di lucro;
-
comma 11-bis (introdotto dall’art.
1 comma 470 della Legge 30.12.2004 n. 311): per i soggetti
di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli
impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del Decreto del Presidente
della Repubblica 26.10.1972 n. 640, in rapporto di occasionalità
rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato.
Con successivo D.L. n.
7 del 31.01.2005, convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, il
legislatore centrale ha stabilito che le disposizioni di cui al
comma 470 dell’art. 1 della Legge 30.12.2004 n. 311, si intendono
applicabili anche all’imposta sugli intrattenimenti e all’imposta
sulla pubblicità.
Tali norme sono state
interpretate dall’art. 1, comma 128 della Legge 23.12.2005 n. 266
che testualmente recita: “La disposizione di cui al comma 11-bis
dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, si interpreta nel
senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti
di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è
esente dall’imposta di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507”.
Partendo da tali
presupposti si evidenza la necessità dello scrivente Ente di
individuare con esattezza i criteri ed i parametri che possano
sancire l’esenzione delle società sportive dilettantistiche dal
pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. Appare
innanzitutto opportuno precisare che tale necessità nasce dalla
presenza in loco di un impianto sportivo, con capienza inferiore ai
tremila posti, utilizzato da una società sportiva dilettantistica
non avente scopo di lucro.
Effettuando una lettura
coordinata delle sopracitate norme, sembrerebbe che i criteri che
determinano l’esclusione dal pagamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità per l’esposizione di messaggi pubblicitari in impianti
sportivi siano i seguenti:
-
soggetto:
società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (art. 90,
comma 1 della Legge 289/2002);
-
luogo:
manifestazioni sportive dilettantistiche realizzate in impianti con
capienza inferiore a tremila posti (art. 90, comma 11-bis della
Legge 289/2002);
-
tipologia dell’evento:
rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente
organizzato (art. 90, comma 11-bis della Legge 289/2002);
-
forma pubblicitaria:
la pubblicità deve essere rivolta all’interno degli impianti
sportivi (art. 1, comma 128 della Legge 266/2005).
A parere pertanto dello scrivente Servizio l’esenzione è
possibile, fermo restando il soggetto ed il luogo della diffusione
del messaggio pubblicitario in argomento, nel caso in cui la
pubblicità effettuata venga rivolta all’interno dell’impianto
sportivo e rivesta carattere di occasionalità (quindi limitatamente
all’evento organizzato). Sembrerebbe conseguentemente che se le
società sportive esponessero i cartelli pubblicitari all’interno
dell’impianto solo in occasione dei singoli eventi, rimuovendoli al
termine degli stessi, nulla sarebbe dovuto a titolo di imposta
comunale sulla pubblicità; invece nel caso in cui l’esposizione
all’interno dell’impianto avvenisse per l’intera stagione, (ovvero
per l’intero anno solare) a prescindere dall’organizzazione di uno
specifico evento, l’imposta comunale sulla pubblicità dovrebbe
essere interamente corrisposta.
Si rileva che
l’interpretazione autentica fornita infatti dalla Legge Finanziaria
per l’anno 2006 non ha infatti recato nuove disposizioni rispetto
alla norma iniziale, che ovviamente resta in vigore nella sua
ratio originaria; l’interpretazione fornisce, o
quantomeno dovrebbe fornire, elementi di chiarezza rispetto ad un
dettato normativo generale.
La società sportiva
dilettantistica, invece, sostiene che la norma intende esonerare
in toto la pubblicità effettuata all’interno di impianti
sportivi con capienza inferiore a tremila posti, indipendentemente
dall’occasionalità dell’evento sportivo organizzato ed in qualunque
modo realizzata.
In considerazione
pertanto della non-facile lettura del quadro normativo di
riferimento, con la presente si chiede un parere in merito alla
situazione sopra delineata. |