Come si evince dalla lettura della parte finale del comma 3
dell'articolo 3 del D.Lgs.n.507/93, il Comune è tenuto ad
individuare la superficie degli impianti da destinare alla
affissione diretta. Interessante sotto il presente profilo è la
massima ricavabile dalla sotto riportata sentenza:
PUBBLICITA'
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 3 d.lg.
La mancanza del piano sulla pubblicità (o piano generale degli
impianti) che predetermini esattamente i luoghi destinati alle
pubbliche affissioni sia pubbliche che private e faciliti la stessa
attività autorizzatoria del Comune, non può vanificare la
possibilità per i privati di effettuare la pubblicità, atteso che in
mancanza del piano l'ente pubblico non può opporre un generalizzato
diniego, ma deve invece, di volta in volta, verificare la
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi alla stregua dei
criteri e dei principi fissati dalle norme a tutela della sicurezza
della viabilità, dell'ambiente e del paesaggio nonché delle
disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio
delle pubbliche affissioni di cui all'art. 3 comma 1 d.lg. n. 507
del 1993.
T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 22 luglio
2004, n. 3220
P. c. Com. Terlizzi
Ora, rispondendo ai quesiti posti:
1. è doveroso individuare tali impianti sia all'infuori o meno di
quelli esistenti, omettendo di contro il Comune i propri doveri di
ufficio;
2. di regola, dovrebbe essere fatto un bando di gara ed assegnati a
colui che inj aggiunta della imposta è disposto a corrispondere il
maggior canone di concessione;
3. per qualsiasi scopo commerciale sia proprio che di altri soggetti
economici;
4. si dopo l'abrogazione di tale espressa incompatibilità
dall'articolo 145 della LEGGE 388 DEL 2000;
5. è l'ufficio individuato dal Comune (di regola l'Ufficio Tecnico). |