20. Abbiamo ricevuto una istanza di esonero dell'imposta comunale
sulla pubblicità, da parte di un'associazione senza scopo di lucro
che, avendo ottenuto un finanziamento regionale a valere sl P.O.R.
Sicilia 2000/2006, deve procedere, tra l'altro, all'installazione
di n.13 pannelli di metri 6x3 con l'obiettivo di sponsorizzare il
centro storico del nostro Comune attraverso gigantografie dei
principali monumenti. Occorre precisare che in ogni pannello,
verrà collocato una gigantografia di mt.4,5 x 3, mentre lo spazio
restante verrà destinato ad operatori turistici locali previo
pagamento della tassa sulla pubblicità .
L'esonero, quindi, viene richiesto solo ed
esclusivamente per la parte del pannello destinata ad ospitare
gigantografie dei principali monumenti di questo Comune. Si chiede
un parere in merito. |
In via preliminare, si fa rilevare che i mezzi pubblicitari
descritti vanno considerati nella loro unitarietà, non distinguendo
quindi lo spazio destinato dalla associazione senza scopo di lucro
rispetto a quello riservato agli operatori turistici.
Ora, sul tema posto si è espresso più volte il Ministero delle
Finanze, ritenendo che tali mezzi pubblicitari, in quanto la
pubblicità non è realizzata in forma esclusiva dallo ente non
commerciale, non goda della esenzione ma della riduzione del 50 per
cento della imposta dovuta, ai sensi dello articolo 16 del
D.Lgs.n.507/1993. In particolare tale soluzione è stata prospettata
dal predetto Ministero con la risoluzione n. 12 del 1995, che si
unisce, riguardante la pubblicità effettuata da ente pubblico
congiuntamente con altri soggetti privati. |