22.
Una società svolge la propria attività di trasporto e consegna di
prodotti per conto di altra società produttrice di beni. I veicoli
della società distributrice portano n° 4 loghi della ditta
produttrice (GALxxx), superficie superiore di circa 4 mq. che
identificano sia il prodotto che l’impresa produttrice. L’imposta è
dovuta perché non rientra nei casi di esenzione perché la pubblicità
non viene effettuata per conto proprio ma altrui. Non rientra
neppure nella fattispecie disciplinata dall’art. 13 – 3° comma – del
D.Lgs. n° 507/93. Credo rientri nella fattispecie disciplinata dal
1° comma – art. 13 – D.Lgs. n° 507/93 in quanto trattasi di
pubblicità visiva effettuata per conto altrui all’esterno di veicoli
adibiti ad uso privato, pertanto l’imposta pubblicità è dovuta in
base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati
su ciascun veicolo nella misura e modalità previste dall’art. 12 –
1° comma. E’ corretto???
I veicoli sono in leasing:
considerato che per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è
dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza
anagrafica o la sede, a quale Comune è dovuta l’imposta???
I veicoli sono 14 : il versamento può essere effettuato
con un solo bollettino oppure un bollettino per ciascun veicolo
indicando il numero di targa?? |
Punto centrale del quesito posto, come del resto da voi rilevato, è
se la forma pubblicitaria descritta rientri nella fattispecie di cui
al comma 1 dello articolo 13 del D. Lgs.n.507/93 oppure nel terzo
comma del predetto articolo. Ora, se è vero che il comma 3 del
predetto articoli in via preliminare sembra volersi riferire
esclusivamente alla pubblicità effettuata per conto proprio, poi fa
rientrare nella stessa fattispecie anche quando la pubblicità è
effettuata da agenti o mandatari. Non diversamente si esprime il
Ministero delle Finanze con la circolare n. 2/DPF del 18 aprile
2002, ipotizzando l'applicabilità della esenzione per i veicoli
adibiti anche al trasporto per conto terzi.
Alla luce di quanto sopra, è mia convinzione che nel caso in esame
non trovi applicazione il comma 1 ma il comma 3 con le tariffe ivi
stabilite. Nel caso descritto, quindi, convenendo che non può
trovare applicazione l'esenzione prevista dallo articolo 5-bis
della legge 16 del 2002, trovano applicazione i commi 3 e seguenti
dello articolo 13, con la conseguenza che unico soggetto attivo è da
considerarsi il Comune in cui ha sede l'impresa o la sua dipendenza,
oppure i suoi agenti o mandatari alla data del primo gennaio ossia,
in sintesi, ove ha sede il soggetto che effettua il trasporto, a
nulla rilevando invece se il mezzo sia detenuto a titolo di
proprietà oppure in leasing.
Infine, si precisa che in armonia a quanto previsto dal comma 5 del
più volte citato articolo 13, per ogni veicolo dovrà essere
rilasciata separata ricevuta, avendo ogni veicolo distinta e
specifica rilevanza oggettiva, anche in sede di controllo. |