Gli annunci mortuari, mentre sono sempre esenti dal pagamento della
imposta comunale sulla pubblicità, in assenza del presupposto
impositivo previsto dallo articolo 5 del D.Lgs.n.507/93, non avendo
tali messaggi natura pubblicitaria, sono assoggettati al diritto
sulle pubbliche affissioni, con la riduzione del 50 per cento, così
come previsto dalla lettera e) del comma 1 dello articolo 20 del
predetto decreto, sempre che tali mezzi siano esposti a cura del
servizio pubblico comunale negli impianti destinati alle affissioni.
Si ricorda che ai sensi del comma 480 dell’articolo unico della
legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per l’anno 2005) che ha
aggiunto al decreto legislativo n. 507 del 1993 l’articolo 20-bis.
- (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) – I comuni
devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione
dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è
effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per
i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le
modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti
comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione.
L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle
pubbliche affissioni. Tra tali spazi rientrano anche quelli
riservati alle affissioni dirette degli annunci mortuari.
In conclusione, gli annunci mortuari non sono mai assoggettati alla
imposta comunale sulla pubblicità, ma caso mai al diritto sulle
pubbliche affissioni, beneficiando della riduzione del 50 per cento,
salvo non pagare neppure tale diritto nel caso in cui l’affissione
sia effettuata direttamente dai richiedenti negli spazi individuati
dal Comune destinati alle affissioni dirette degli enti non
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