46. Il comma 1 dello articolo 10 del D. Lgs.n.507 del 1993 così dispone:” 1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione
e' stata o avrebbe dovuto essere presentata,
procede a rettifica o ad accertamento
d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito
avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche che lo hanno determinato.”
Ne consegue che il termine di decadenza per tutti gli atti
impositivi sia di liquidazione che di accertamento deve riguardare
gli anni compresi nel periodo n+2 dove n è l’anno di competenza,
così che nella corrente annualità gli atti impositivi di recupero
possono al massimo riferirsi all’anno 2004, con conseguenza perdita
del diritto alla prestazione tributaria per il 2003, come nel caso
descritto nella nota. |