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PUBBLICITA' 2006

DOMANDA:
 

28. Il Comune di …. ha notificato nell’anno 2006 alcuni avvisi di accertamento relativi all’Imposta comunale sulla Pubblicità per l’anno 2002. Uno di tali avvisi è relativo alla pubblicità effettuata dalle Poste Italiane con veicoli aziendali riportanti la scritta “Poste Italiane”.

Il contribuente ha proposto ricorso verso il suddetto avviso per i seguenti motivi:

1)                  violazione dell’art,10 D.Lgs.507/1993. Decadenza dal Comune nell’attività di accertamento. Ai sensi dell’art.10 citato il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato;

2)                  violazione dell’art.13 comma 4-bis D.Lgs.507/1993, ove è testualmente detto che “…L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni”. In tal senso si è espresso il Ministero delle Finanze con la circolare n.2/DPF Prot. 13227/2002 in data 18.04.2002 e con la circolare n.2/DPF/6703/2004 in data 26.05.2004.

In relazione all’oggetto si chiede di sapere:

1)                  E’ legittima la pretesa del Comune?

2)                  Esistono gli elementi per poter validamente resistere nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria?

3)                  Nel caso in cui il Comune riconosca le ragioni del contribuente, quale è la procedura da seguire per evitare il contenzioso?

 
RISPOSTA:
 

Diversamente dal canone sulla installazione dei mezzi pubblicitari, disciplinato dallo articolo 62 del D.Lgs.n. 446/97 per il quale in assenza di previsione normativa trova applicazione il termine quinquennale stabilito dal n.4 dello articolo 2948 del codice civile, l’articolo 10 del D.Lgs.n.507/93 in tema di imposta di pubblicità concede al comune un termine di decadenza biennale, così che risultano inesistenti gli avvisi di accertamenti emessi per annualità anteriori al 2004.

Ulteriore motivo di illegittimità, concerne il fatto che tale iscrizioni poste sui veicoli, debbono ritenersi esenti, come del resto ampiamente chiarito dal ministero con la circolare n. 2/DPF del 18 aprile 2002.

E’ quindi consigliabile procedere allo annullamento degli atti impugnati dandone tempestiva comunicazione sia alla Commissione tributaria Provinciale che alla società ricorrente. Alla CTP dovrà essere richiesta, a ragione  di tale annullamento, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del giudizio, ai sensi dello articolo 46 del D.Lgs.n.546/92. Si allega a tal fine un fac simile.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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