28. Il Comune di …. ha notificato nell’anno
2006 alcuni avvisi di accertamento relativi all’Imposta comunale
sulla Pubblicità per l’anno 2002. Uno di tali avvisi è relativo alla
pubblicità effettuata dalle Poste Italiane con veicoli aziendali
riportanti la scritta “Poste Italiane”.
Il contribuente ha proposto ricorso verso il
suddetto avviso per i seguenti motivi:
1)
violazione dell’art,10 D.Lgs.507/1993. Decadenza dal Comune
nell’attività di accertamento. Ai sensi dell’art.10 citato il
Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o
avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad
accertamento d’ufficio, notificando al contribuente apposito avviso
motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni
giuridiche che lo hanno determinato;
2)
violazione dell’art.13 comma 4-bis D.Lgs.507/1993, ove è
testualmente detto che “…L’imposta non è dovuta altresì per
l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta
e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto,
anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile
occupata da tali indicazioni”. In tal senso si è espresso il
Ministero delle Finanze con la circolare n.2/DPF Prot. 13227/2002 in
data 18.04.2002 e con la circolare n.2/DPF/6703/2004 in data
26.05.2004.
In relazione all’oggetto si chiede di sapere:
1)
E’ legittima la pretesa del Comune?
2)
Esistono gli elementi per poter validamente resistere nel
giudizio innanzi alla Commissione Tributaria?
3)
Nel caso in cui il Comune riconosca le ragioni del contribuente,
quale è la procedura da seguire per evitare il contenzioso? |