34.
Premettiamo
che il nostro Comune ha adottato il canone per quanto riguarda le
iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e
sull'ambiente e che, nel regolamento, non vi sono articoli che
disciplinano la pubblicità sui veicoli, i quali vengono però
menzionati nella tabella di determinazione delle tariffe del
canone.
Con riferimento alla risoluzione n. 2/DPF del 26/05/04 ci poniamo
questo quesito: applicando il canone, nel caso specifico della
pubblicità effettuata con veicoli, l'importo ci è dovuto o meno? n
caso di risposta affermativa, nulla disponendo il nostro
regolamento, a quale disposizione normativa dobbiamo fare
riferimento?
Sempre nel caso di importo dovuto, abbiamo il caso di un
trasportatore conto terzi che effettua sul mezzo di proprietà la
pubblicità (marchio) di una ditta di trasporti e logistica, la
quale, sostiene di non dover pagare appellandosi alla norma
che sancisce l'esonero delle scritte sui veicoli contenenti
l'indicazione della ditta e l'indirizzo dell'impresa mentre, a
nostro parere, il tributo risulta dovuto a questa Amministrazione
non direttamente dalla ditta, bensì dal trasportatore proprio in
virtù del fatto che il marchio pubblicizzato non è della
propria impresa. |
Come specificato dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n.2
del 2004, il presente canone non trova applicazione per la
pubblicità sui veicoli e ciò per il fatto che i veicoli non incidono
sullo arredo urbano. Alla luce di tale interpretazione ministeriale,
pare scontato che il medesimo non possa trovare applicazione nel
caso descritto, a nulla rilevando che il regolamento del Comune
prevede la relativa applicazione. Del resto, poi, se potesse trovare
applicazione in astratto, la pubblicità descritta effettuata sui
veicoli risulterebbe esente per l'imposta comunale e quindi anche
per il presente canone, posto che per espressa disposizione di legge
il canone non può superare il 25 per cento la tariffe della imposta
comunale sulla pubblicità (ox125%=0). |