La sua interpretazione non è corretta. Infatti, le insegne
bifacciali, ai fini del calcolo di tale maggiorazione, vanno
separatamente rilevate in ordine alla superficie di ciascuna
faccia.
A conferma le riporto la massima ricavabile dalla sentenza della CTP
di Milano n. 26 del 2002:
Intitolazione:
Imposta comunale pubblicita' e affissioni - Determinazione
dell'imposta e del diritto - Tariffa - Mezzi pubblicitari bifacciali -
Mancanza del maggior effetto pubblicitario - Maggiorazione d'imposta -
Esclusione -
Massima:
Per quanto concerne i mezzi pubblicitari bifacciali, si rileva che le due
superfici, per la natura di tale mezzo pubblicitario, non possono essere
percepite contemporaneamente dallo stesso osservatore e, di conseguenza,
viene a mancare quel maggiore "effetto pubblicitario", fondamento della
maggiorazione.
In senso conforme si è espresso il Ministero delle Finanze con la circolare n. 10 del 17.4.1994.
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