1.Questo Ente ha deliberato recentemente le
nuove tariffe Tarsu per l'anno 2006.
Il ruolo ordinario della tassa per l'anno 2005, elaborato dalla
Concessionaria, cui è stata affidata, dal 2005, la gestione delle
entrate tributarie dell'Ente, ha individuato un importo maggiore di
quello previsto e posto alla base dell'elaborazione delle nuove
tariffe per l'anno 2006.
Dovendosi provvedere, pertanto, alla
modifica della delibera già approvata, tale modifica deve essere
effettuata entro il 31/12/2005? per avere effetto dall'1/1/2006 ?,
oppure è possibile effettuarla anche successivamente al 31/12/05 ed
avere i medesimi effetti. |
: E’ consentito modificare le tariffe, specie se in diminuzione,
a valere dal primo gennaio, purché la rimozione del precedente
provvedimento avvenga entro il termine legale di approvazione del
bilancio. Ora, poiché la legge finanziaria 2006 ha spostato detto
termine al 31 marzo, codesto Comune potrà intervenire nel senso
indicato entro il 31 marzo 2006 a valere dal 1° gennaio 2006, in
conformità a quanto previsto dalla norma sotto riportata:
Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001.
Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
Si consiglia, tuttavia, prima della assunzione del provvedimento di
tener conto, anche sulla base dell’esperienza maturata, del divario
normalmente esistente fra somme iscritte a ruolo e quelle
effettivamente riscosse, in considerazione di prevedibili rimborsi,
sgravi o discarichi a favore del concessionario della riscossione |