l'attività agromeccanica, se è vero che può essere considerata
esercente una attività connessa all'esercizio delle attività
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, trova delle
agevolazioni per altri tributi (IVA, IRE) ma non per la TARSU
essendo per la predetta tassa rilevante la natura dei rifiuti
prodotti e non il trattamento tributario riservato a tale soggetto o
quello previdenziale.
Peraltro, con l'abrogazione da parte dell'articolo 56 del D.lgs.n.22
del 1997 della
normativa speciale anche gli agricoltori sono assoggettati
normalmente al pagamento della tassa rifiuti, come del resto
recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria, con la sentenza n. 18418 del 2005.
In conclusione, tale istanza deve essere rigettata per almeno due
motivi:
a) le attività connesse dell'attività agricola non producono rifiuti
agricoli, ma rifiuti ordinari;
b) le attività agricole, in quanto producenti rifiuti speciali non
pericolosi, sono normalmente assoggettate alla TARSU. |