3. Il Comune XXXXX nel 2006 dovrà aumentare le tariffe della
Tarsu per coprire integralmente il costo del servizio.
La circolare 25/E del 2000 del M.F. prevede
che i Comuni "dovranno conseguire, con il gettito derivante dal
nuovo prelievo, l'immediata copertura totale dei costi di gestione,
comprensivi di voci ulteriori rispetto a quelle relative ai soli
costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti, come si
evince dal contenuto dei punti 2.2 e 2.3 dell'Allegato 1 del D.P.R.
n. 158/99".
Rispetto a questa circolare ci sono novità
legislative circa la copertura integrale del costo del servito? |
La circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000 impone, sotto il
profilo del quesito posto, che al termine del periodo transitorio al
passaggio della tariffa di igiene ambientale, le tariffe della tassa
rifiuti siano adeguate di anno in anno onde consentire la copertura
integrale dei costi del servizio al momento di introduzione della
TIA.
Norme successive che interagiscono con tale principio sono state
introdotte dal comma 7 dell’articolo 1 del DL 392/2000 convertito
dalla legge 26 del 2001 che consentono al Comune, in sintesi, di
decidere di non abbattere i costi sostenuti per lo spezzamento
stradale, dal 5 al 15 per cento dei costi complessivi del servizio e
di determinare le tariffe della tassa rifiuti senza obbligo di
utilizzare i coefficienti previsti dall’articolo 65 del
D.Lgs.n.507/93.
Tale
sostanziale liberalizzazione del calcolo delle tariffe della tassa
rifiuti non vuol dire, tuttavia, che il comune può venir meno ai
principi generali e speciali voluti dall’ordinamento giuridico, così
che il provvedimento tariffario dovrà essere motivato dalla Giunta
comunale sulla base di quanto prospettato dall’articolo 69 del
predetto decreto e la commisurazione effettuata sulla base dei
criteri sostanziali dettati dall’articolo 65, sempre del predetto
decreto, od assumendo a prestito alcuni se non tutti i criteri
dettati per la TIA (DPR 158 del 1999) o con altri sistemi idonei ad
attribuire ad ogni categoria o sottocategoria di utenti la frazione
di costo sostenuta dal comune per gli utenti. |