6.
In riferimento a quanto previsto dal comma 14, art. 49 del D.Lgs.
05.02.1997 n. 22 mi potrebbe cortesemente fornire qualche
riferimento alle circolari e risoluzioni del Ministero delle Finanze
attraverso le quali sembrerebbe possibile, anche per i comuni in
regime di TARSU, applicare un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei
rifiuti stessi.
L’eventuale introduzione di questa ulteriore riduzione nel
regolamento TARSU a partire dal 2006 comporterebbe anche qualche
obbligo di revisione degli avvisi di accertamento tarsu emessi nel
mese di dicembre 2005 ed aventi ad oggetto superfici di imprese che
producono rifiuti assimilati agli urbani |
Anche se le istruzioni ministeriali non mi convincono, queste
riportano i seguenti estremi:
a) CIRCOLARE N.119 DEL 7 MAGGIO 1998;
b) Risoluzione 16 del 19 febbraio 1999;
c) CIRCOLARE 111 del 21 maggio 1999.
Per limitare la perdita di gettito io consiglio di introdurre nel
regolamento il seguente comma:
4. Per le utenze non domestiche,
sulla sola parte varia- bile della tariffa, come definita dal
DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da
determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a
recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è
determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non
pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati,
riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, da
presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno
successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti
producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti
minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle
base della tabella di quantificazione della parte variabile,
prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27
aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento
della parte variabile della tassa, deducendo dalla tariffa
complessiva le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi
del DPR 158 del 1999, dovuta per la corrispondente annualità. Nel
calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria
riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si
tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore
intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se
costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione
industriale o artigianale. |