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TARSU 2006

DOMANDA:
 

6. In riferimento a quanto previsto dal comma 14, art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22  mi potrebbe cortesemente fornire qualche riferimento alle circolari e risoluzioni del Ministero delle Finanze attraverso le quali sembrerebbe possibile, anche per i comuni in regime di TARSU,  applicare un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

L’eventuale introduzione di questa ulteriore riduzione nel regolamento TARSU a partire dal 2006 comporterebbe anche qualche obbligo di revisione degli avvisi di accertamento tarsu emessi nel mese di dicembre 2005 ed aventi ad oggetto superfici di imprese che producono rifiuti assimilati agli urbani

 
RISPOSTA:
 

Anche se le istruzioni ministeriali non mi convincono, queste riportano i seguenti estremi:

a) CIRCOLARE N.119 DEL 7 MAGGIO 1998;

b) Risoluzione 16 del 19 febbraio 1999;

c) CIRCOLARE  111 del 21 maggio 1999.

Per limitare la perdita di gettito io consiglio di introdurre nel regolamento il seguente comma:

4.  Per le utenze non domestiche, sulla sola parte varia-       bile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999,  è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente,  e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.  Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile della tassa, deducendo dalla tariffa complessiva le voci di costo imputabili alla parte fissa ai sensi del DPR 158 del 1999, dovuta per la corrispondente  annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune,  non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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