7. A questo Comune è pervenuta da parte di un
contribuente (una banca) una richiesta di esenzione o riduzione
della T.A.R.S.U. motivandola con il fatto che la quasi
totalità dei rifiuti prodotti dalla società consiste in
documenti cartacei contenenti dati personali sensibili, non
divulgabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che devono essere trattati
in maniera adeguata per tutelare la riservatezza e a questo fine
vengono quindi avviati al recupero e/o smaltimento a mezzo di
operatori privati . Viene inoltre precisato che la richiesta
rappresenta l’apertura di un procedimento amministrativo come
istanza di parte ai sensi della L. 241/1990 e successive
modificazioni.
Sulla richiesta viene richiamata la seguente normativa:
·
Legge Finanziaria del 1999 n. 488 art. 33, comma 1 e comma 5 hanno
modificato i tempi per l’introduzione della tariffa ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 22/97 introducendo i termini del
regime transitorio come previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
·
D.Lgs. 507/93, il combinato disposto degli art. 62 comma 3 e art. 67
comma 2 del citato decreto determinano esenzioni ovvero riduzioni
della tassa da conferire, attuate da apposito regolamento comunale;
·
Circolare Ministero delle Finanze n. 119/E del 1998 che chiarisce
che l’operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale (ai
sensi dell’art. 21 comma 7 del D.Lgs 22/97) e quindi alla tassazione
(totalmente o parzialmente) qualora dimostri di avviare
effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i
rifiuti assimilati;
·
Risoluzione Ministero delle Finanze 16/E del 1999 ha ribadito che
l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati comporta l’esclusione
dell’obbligo di conferire al servizio pubblico e conseguentemente il
diritto di una riduzione a consuntivo della tariffa - tributo;
·
L.
179/2002 art. 23 ha modificato integralmente l’articolo 21 comma 7
del D.Lgs 22/97 nel seguente modo: “la privativa di cui all’articolo
1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed
assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003”, producendo effetto di
esclusione come previsto dall’art. 62 comma 5 del D.Lgs. 507/93;
Il contribuente ci ha fatto pervenire copia
dell’accordo che ha stipulato con una ditta per la raccolta di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalla banca,
per il trasporto e il recupero/smaltimento degli stessi. Questa
convenzione decorre dal 01/07/2004 al 30/06/2007 con rinnovo tacito
di anno in anno.
Il Comune con delibera di Giunta nel 2001
dichiara l’assimilazione a rifiuti urbani dei rifiuti speciali
non pericolosi provenienti da attività economiche (di cui allego
copia), che alla luce di quanto sopra esposto risulterebbe superata.
In base all’ultimo periodo della Circolare 119/E l’operatore può
sottrarsi alla privativa comunale e quindi alla tassazione totale o
parziale quando dimostri di avviare effettivamente e correttamente
al recupero, in tutto o in parte i rifiuti assimilati.
Il nostro regolamento comunale (che allego)
all’art. 3 – “Presupposto della tassa e esclusioni”, prevede delle
percentuali di riduzione per alcune categorie produttive tra cui
però non rientra la banca.
L’art. 8 del regolamento prevede l’esclusione
della tassazione per le superfici o le parti di esse ove, per
caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola
rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono
tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle
norme vigenti.
Ha diritto il contribuente alla riduzione o
all’esenzione totale del tributo?
E se ha solo diritto alla riduzione come
posso applicarla, visto che il nostro regolamento non contempla la
riduzione per questa categoria produttiva?
La richiesta del contribuente spedita con
Raccomandata in data 20 gennaio ha valore come denuncia di
variazione e si applica a partire dal 1 gennaio 2006 (vedasi l’art.
14 del nostro regolamento) o dalla data di decorrenza dell’accordo
stipulato con la ditta che provvede al recupero dei rifiuti
speciali? |