8.
Il 16 dicembre 2005 il Concessionario … SPA ha inoltrato a questo
Comune una richiesta di liquidazione delle quote in domanda di
rimborso o comunicazione di inesigibilità, per il periodo fino al
novembre 1998 dove valeva il "NON
RISCOSSO COME RISCOSSO" , allegando un prospetto i
cui dati sono difficili da riconoscere, soprattutto perchè non viene
riportato il numero del ruolo e l'anno di competenza dei singoli
ruoli.
Alla richiesta di chiarimenti il Concessionario ci ha indirizzati al
CNC , al quale essi hanno trasmesso tutti i dati mediante flussi
telematici. Sentito il CNC conferma che i dati, se trasmessi dal
Concessionario, sono consultabili in un sito web del CNC. Tra
l'altro, il funzionario del CNC esprimeva il parere di soprassedere
in questo momento, in quanto devono essere prese decisioni ad alto
livello. Ci pare complicata ogni forma di controllo su tali
richieste.
Chiedo cortesemente il suo parere:
Sono regolari tali richieste? Quale provvedimento legislativo le
regola? Cè un termine per provvedere alla liquidazione richiesta? Le
allego copia della risposta del CNC. |
Le riporto sotto la norma. Faccia riferimento agli ultimi commi. Per
un controllo effettivo richieda la documentazione cartacea.
Verifichi la regolarità della notifica e nel caso di irregolarità
rigetti l'istanza. Se invece la notifica è andata a buon fine
controlli alla anagrafe tributaria crediti pignorabili quali
pensioni e stipendi e lo indichi al concessionario rigettando
l'istanza.
Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
(in Gazz. Uff., 27 aprile, n. 97). - Riordino del servizio nazionale
della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge
28 settembre 1998, n. 337 (1) .
(1) Vedi l'articolo 1, commi 426 e 427 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
Articolo 19
Discarico per inesigibilità.
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione
viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del
Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della
cartella di pagamento, entro l'undicesimo mese successivo alla
consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto
mese successivo nonchè, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro
il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; (1)
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via
telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure
relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno
stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il
diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale
comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del
Ministero delle finanze; (2)
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla
consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista
dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione
se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono
ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del
contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento,
risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a
meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del
credito iscritto a ruolo,nonché sui nuovi beni la cui esistenza è
stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; (3)
d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle
segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; (4)
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se
imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e
costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le
irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di
pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli
stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità
non hanno influito sull'esito della procedura. (3)
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o
parziale, della quota, il concessionario è automaticamente
discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture
patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote
discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni
momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario
l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare
azioni cautelari ed esecutive nonchè conservative ed ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da
intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. (5)
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive
poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico
delle relative quote, dallo stesso concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al
concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle
quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero
procedere alla verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale
documentazione perde il diritto al discarico della quota.
(1) Lettera sostituita dall'articolo 3 del D.lgs. 27 aprile 2001, n.
193, poi modificata dall'articolo 1, comma 416 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 ed infine dall'articolo 1 del D.L. 17 giugno
2005, n. 106.
(2) Lettera modificata dall'art. 3, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(3) Lettera modificata dall'art. 3, comma 2, d.l. 8 luglio 2002, n.
138.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, d.l. 8 luglio 2002, n.
138. Vedi modifiche di cui all'articolo 3 del D.L. 30 settembre
2005, n. 203, non ancora convertito in legge.
(5) Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, d.l. 8 luglio 2002, n.
138 e poi così modificata dall'articolo 1, comma 416 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. |