14.
Un’azienda agricola, soggetto passivo TARSU per la sola quota pari
al 30% della tariffa a titolo di partecipazione alla spesa per lo
spezzamento stradale in quanto insistente in zona non servita dalla
raccolta ed a seguito di autodenuncia TARSU presentata a lavori
ultimati per realizzo di nuova stalla, mi eccepisce l’applicazione
della Tassa (non abbiamo ancora la TIA) sulla porzione di fabbricato
rurale adibito a stalla, pollaio e ricovero attrezzi in quanto
“ritiene applicabile la risoluzione ministeriale 30/3/1998 n. 8/441
con la quale è stato precisato che devono essere considerati rifiuti
speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall’esercizio
dell’impresa agricola sul fondo e sulle relative pertinenze e,
pertanto, si rende applicabile il regime proprio dei rifiuti
speciali che non prevede, a suo dire, l’applicazione di TARSU in
relazione ai predetti rifiuti, peraltro smaltiti ai sensi l.
319/1976 in qualità di liquami zootecnici smaltiti sui fondi ad usi
agronomici”.
Se non ricordo male al riguardo, nel recente corso tenuto al
President Hotel Lei ha fatto riferimento ad una Sentenza della Corte
di Cassazione del 1997 nella quale si sancisce il diritto
incondizionato del Comune di pretendere il tributo anche se il
contribuente provvede all’autosmaltimento autonomamente in quanto il
medesimo non prevede la fuoriuscita dal diritto di privativa. Questa
direttiva è da ritenersi applicabile per i soli rifiuti urbani ed
assimilati (preciso che i reflui non sono stati considerati
assimilabili agli urbani da questo Comune ai sensi art. 21 c. 2 D.
Lgs. 22/97)? In quanto produttrice di rifiuti speciali, la stalla è
pertanto da detassare? |