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TARSU 2006

DOMANDA:
 

14. Un’azienda agricola, soggetto passivo TARSU per la sola quota pari al 30% della tariffa a titolo di partecipazione alla spesa per lo spezzamento stradale in quanto insistente in zona non servita dalla raccolta ed a seguito di autodenuncia TARSU presentata a lavori ultimati per realizzo di nuova stalla, mi eccepisce l’applicazione della Tassa (non abbiamo ancora la TIA) sulla porzione di fabbricato rurale adibito a stalla, pollaio e ricovero attrezzi in quanto “ritiene applicabile la risoluzione ministeriale 30/3/1998 n. 8/441 con la quale è stato precisato che devono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e sulle relative pertinenze e, pertanto, si rende applicabile il regime proprio dei rifiuti speciali che non prevede, a suo dire, l’applicazione di TARSU in relazione ai predetti rifiuti, peraltro smaltiti ai sensi l. 319/1976 in qualità di liquami zootecnici smaltiti sui fondi ad usi agronomici”.

Se non ricordo male al riguardo, nel recente corso tenuto al President Hotel Lei ha fatto riferimento ad una Sentenza della Corte di Cassazione del 1997 nella quale si sancisce il diritto incondizionato del Comune di pretendere il tributo anche se il contribuente provvede all’autosmaltimento autonomamente in quanto il medesimo non prevede la fuoriuscita dal diritto di privativa. Questa direttiva è da ritenersi applicabile per i soli rifiuti urbani ed assimilati (preciso che i reflui non sono stati considerati assimilabili agli urbani da questo Comune ai sensi art. 21 c. 2  D. Lgs. 22/97)? In quanto produttrice di rifiuti speciali, la stalla è pertanto da detassare?

 
RISPOSTA:
 
Non solo esiste tale sentenza, ma soprattutto una recente sempre della Corte di Cassazione;sezione Tributaria, n. 18418 del 2005 con la quale è chiarito che anche i rifiuti agricoli rientrano nel calcolo della tassa rifiuti. Unico locale che potrebbe essere escluso dal computo è solo la stalla perché si producono materie fecali. Di contro, il 30 per cento va calcolato sui restanti locali. In sintesi, la risoluzione citata è superata dalla norma e dalla giurisprudenza più recente.

 

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