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TARSU 2006

DOMANDA:
 
15. Le scrivo in merito all'applicazione dell'articolo 66 comma 6 del decreto legislativo 507/93. L'ufficio tributi ha sempre applicato alla "lettera" la disposizione ivi contenuta recuperando la differenza di tributo dall'anno successivo a quello della  denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria (rispettando ovviamente i termini di prescrizione di cui all'articolo 71).  La disciplina di legge nazionale prevede infatti espressamente che qualora
vengano meno i requisiti per godere della riduzione il contribuente deve presentare una denuncia specifica entro il 20 gennaio successivo. Qualora non effettui quella denuncia nel termine, perde tutta la riduzione di cui ha già
usufruito indipendentemente dal fatto che ne avesse i requisiti. La riduzione di cui il contribuente beneficia è subordinata ad una richiesta ed alla comunicazione tempestiva  del venir meno delle sue condizioni.La
mancata comunicazione entro il termine impone il recupero di tutto il beneficio di cui ha goduto ancorchè legittimamente. Sto cercando senza successo qualche sentenza o qualche commento a supporto
del nostro modus operandi. Le chiedo quindi se gentilmente può aiutarmi in questa ricerca.
 
RISPOSTA:
 

Pur cercando non ho trovato alcuna sentenza che conformi la correttezza della interpretazione letterale della norma. Francamente anch'io avevo notato l'irrazionalità di tale fattispecie e debbo purtroppo dirLe che non condivido tale interpretazione, seppur giustificata dalla lettera, ritenendo invece recuperabile il tributo (con le sanzioni) per le annualità per le quali non sussisteva il diritto alla agevolazione e non per le annualità per le quali sussisteva tale diritto. Se così non fosse avremmo la soluzione aberrante per la quale se un contribuente aveva diritto a 10 anni di
agevolazioni e l'11°  no dovrebbe restituire la minor TARSU versata nei 10 anni per i quali sussistevano le condizioni agevolative. Per tale motivo, io ritengo che la norma debba essere interpretata nel senso che il recupero con
le sanzioni debba essere limitato alle sole annualità antecedenti per le quali il soggetto non aveva le condizioni per usufruire delle agevolazioni ivi previste.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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