La giurisprudenza è concorde nel ritenere normalmente
assoggettabile l’arenile dato in concessione, mentre caso mai non
uniforme è la giurisprudenza in ordine alla tariffa da applicare
allo arenile vero e proprio, rispetto ai servizi accessori quali i
bar ed i ristoranti.
In sintesi nessuno dubita che l’arenile costituisca una area
scoperta di carattere operativo e non una area da escludersi in
quanto pertinenza od accessorio di locale tassato.
TRIBUTI LOCALI
Rifiuti solidi urbani
Poiché la tassa per lo smaltimento rifiuti è applicabile anche a
qualsiasi area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti
- la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali
assoggettabili a tassa -, detto tributo concerne pure agli arenili e
alle spiagge adibite ad attività balneari, dovendosi escludere per
essi il carattere pertinenziale o accessorio rispetto agli edifici
(peraltro meramente eventuali) in cui hanno sede gli stabilimenti
balneari.
Consiglio Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n. 122
Com. Sperlonga c. Conte e altro
Foro amm. 1999, 345 (s.m.)
Cons. Stato 1999, I, 209 (s.m.)
Sulla assoggettabilità della spiaggia si è espressa anche la Corte
di Cassazione con la sentenza n. 18548 del 4 dicembre 2003, pur
prevedendosi una diversa tariffa tra quella della spiaggia rispetto
a quella del ristorante.
In senso conforme si è espresso anche il Ministero delle Finanze con
la risoluzione n. 158 del 7 novembre 1999 (si esclude dalla
superficie assoggettabile la battigia) e la n. 147 del 15 settembre
1998
Ora, sulla base di quanto sopra riportato codesto comune nelle
controdeduzioni:
a)esponga il fatto;
b) i motivi del ricorso;
c) nella parte riservata al diritto richiami l’articolo 62 comma
1 del D.Lgs.n.507/93 e sulla base delle sentenze e risoluzioni
sopra riportate dimostri che la spiaggia non ha carattere di area
scoperta pertinenziale, ma operativa;
d) concluda richiedendo il rigetto del ricorso. |