venendo da subito al nocciolo della questione, la questione posta
deve essere risolta stabilendo se l'attività effettuata dagli
abitanti del Quartiere sopra indicato sia da ricondursi ad attività
di recupero di rifiuti urbani, come sostenuto dalla Azienda di cui
trattasi, oppure a mera attività di raccolta differenziata, posto
che per questa ultima, diversamente dalla prima, il Ministero delle
Finanze con la circolare n. 25 del 17 febbraio 2000 ha ritenuto che
la stessa non determini alcuna agevolazione per la tassa rifiuti,
diversamente dalla attività di recupero dei rifiuti., come si
documentare di seguito.
Ora, il comma 14 dell'articolo 49 del D.Lgs.n.22 del 1997
così definisce l'attività di recupero:
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei
rifiuti stessi.
La lettura di tale comma evidenzia che il recupero riguarda solo i
rifiuti assimilati e non quindi rifiuti speciali provenienti da
utenze non domestiche.
Che trattasi di attività che può essere effettuata solo da utenze
non domestiche quella di recupero trova puntuale conferma nella
definizione implicita data dalla lettera b) del comma 2 dello
articolo 7 del D.Lgs.n.22 del 1997 che prevede l'assimilazione per
"i rifiuti non pericolosi provenienti da luoghi diversi da quelli di
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g)".
Si fa notare che la norma evidenzia che tali rifiuti provengono da
luoghi diversi dalle civili abitazioni, come risulta appunto dalla
stessa lettura della lettera a) di tale comma.
Ulteriore conferma della tesi sopra esposta, ossia che non può
trattarsi di attività di recupero, ma di mera RACCOLTA
DIFFERENZIATA deriva anche dalla lettura della lettera g) del comma
2 dello articolo 21 del predetto decreto legislativo per il quale
"l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non
pericolosi......."
Riportandoci nuovamente al comma 3 dello articolo 7 del D.Lgs.n.22
del 1997 si evince chiaramente che per rifiuto speciale si
intendono i rifiuti provenienti da attività economiche e comunque da
utenti diversi dalle abitazioni, così che è lecito parlare di
recupero in senso giuridico (e non volgare) quale attività
esercitata dalle utenze non domestiche, come del resto ulteriormente
ribadito dal termine "produttore" usato dal sopra richiamato comma
14 dello articolo 49 del D.Lgs.n.22/1997.
In conclusione, trattandosi di raccolta differenziata e non di
recupero di "rifiuti assimilati" (mentre per le abitazioni si parla
di rifiuti urbani come sopra dimostrato) non può essere accordata
alcuna agevolazione, così come specificato dal Ministero delle
Finanze con la circolare n. 25/E del 2000 che al riguardo così
prevede: "In tema di adeguamento del servizio, si pone in rilievo
la necessita' di attivazione dei servizi di raccolta differenziata
dei rifiuti, richiamata, a
decorrere dall'anno 2000, dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. n.
158/99.
Ovviamente, in vigenza della tassa, l'istituzione della raccolta
differenziata non produce effetti per cio' che concerne le
agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del D. lgs. n.
22/97, e dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/99, applicabili in
regime di "tariffa Ronchi". |