: E' necessario evidenziare come le scuole pubbliche abbiano da
sempre avuto un trattamento di particolare favore ai fini del
pagamento del corrispettivo dovuto per la produzione di rifiuti. La
pretesa di esenzione delle scuole pubbliche è stata, come è noto,
mortificata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4944 del
2000 che così si è espressa:
Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta
non dal comune, ma dal Ministero della pubblica istruzione, non
potendo tale tassa farsi rientrare nè tra le spese normali di
gestione a carico dei comuni ai sensi dell'art. 7 l. 18 marzo 1968
n. 444, nè tra le "spese varie di ufficio" poste a carico dei comuni
dall'art. 3 l. 11 gennaio 1996 n. 23.
Cassazione civile, sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944
Min. p.i. c. Com. Brescia
Giust. civ. Mass. 2000, 822
Quale reazione di tale sentenza il Ministero della Pubblica
Istruzione ha messo a disposizione delle scuole pubbliche risorse
annuali finalizzate al pagamento del presente corrispettivo, mentre
alcuni comuni, anche sulla base delle sollecitazioni ministeriali,
hanno previsto nei regolamenti esenzioni o agevolazioni nei
confronti delle scuole pubbliche. Ora, tali agevolazioni debbono
essere finanziate con risorse diverse rispetto a quelle del gettito
del corrispettivo, come per la tassa rifiuti meglio chiarito dallo
articolo 67 del D.Lgs.n.507/93. Tale principio è secondo la dottrina
estendibile anche alla tariffa di igiene ambientale di cui allo
articolo 49 del D.lgs.n.22 del 1997, come pure lo sarà per quella
nuova prevista dall'articolo 238 recente decreto legislativo
ambientale n. 152 del 2006.
E' che molti di tali comuni, pur avendo previsto tali agevolazione,
non hanno utilizato risorse diverse in bilancio da destinare per
tali finalità, trasferendo di fatto l'onere a carico degli altri
utenti.
Già dal quadro sopra descritto si evince la diversa realtà alla
quale debbono riferirsi le scuole pubbliche, dividendosi i comuni a
seconda che abbiano o meno introdotto agevolazioni facoltative a
favore delle scuole pubbliche.
Non è invece rilevante l'uso discontinuo della scuola, o della
mensa,essendo la tariffa da rapportarsi all'uso non continuativo,,
tanto che nella TIA la scuola è posta nella prima categoria. A
conferma risulta significativa la decisione del Consiglio di Stato
relativo agli alberghi:
Consiglio di Stato, Sezione v, decisione 28 febbraio 2006
n. 858 (TARSU: albergo).
La
tariffa è legittima non dovendo la stessa tener conto del carattere
stagionale o saltuario della attività esercitata in concreto dal
contribuente, ma unicamente delle quantità medie ordinarie per unità
di superficie producibili sulle superfici assoggettabili, a seconda
del tipo di uso a cui sono destinate e al costo di smaltimento.
Per la tassa rifiuti, invece, il problema è facilmente risolvibile
creando una tariffa che sia rapportata ai costi che il Comune
sostiene per lo smaltimento dei rifiuti per le scuole stesse.
In assenza di interventi regolamentari agevolativi, per la tassa
rifiuti si rivedano eventualmente e tariffe commisurandole al costo
sostenuto dal Comune, creando magari una categoria apposita, mentre
per la TIA si applichino i coefficienti minimi.
In conclusione, la soluzione concernente il corrispettivo dovuto
dalle scuole pubbliche è diversa da comune a comune, in relazione
alle scelte autonome di ciascuna amministrazione dirette o meno a
concedere di fatto contributi alle scuole pubbliche, salvo barare
nei confronti degli altri utenti trasferendo di fatto a loro carico
l'onere derivante da agevolazioni non appositamente finanziate in
bilancio. Risulta invece da rigettare la ventilata ipotesi di
determinare tariffe rapportate alla durata della scuola o della
mensa scolastiche, in quanto le tariffe se correttamente calcolate
tengono conto dei costi sostenuti dal Comune per tale categoria di
utenza. |