La società in argomento sembra sostenere la non assoggettabilità
della centrale telefonica, ponendo riferimento alle indicazioni
fornite al riguardo dal Ministero delle finanze (circolare n.95/E
del 1994).
Tale interpretazione è stata ampiamente smentita dalla Corte di
Cassazione per la quale è sufficiente per la assoggettabilità la
utilizzabilità dei locali, tanto da dover essere tassati persino i
locali chiusi e vuoti (sentenze n. 16785 del 2002 e n. 15658 del
2004).
Solo quando sarà data completa attuazione al nuovo decreto
ambientale (D.Lgs.n.152 del 2006) sarà possibile prendere in
considerazione tale istanza, posto che l'articolo 238 del predetto
decreto fa rientrare nel presupposto la produzione di rifiuti.
Basti, infine, far rilevare che la manutenzione della centrale
determina la non straordinaria produzione di rifiuti.
Si ritiene quindi che l'istanza in oggetto non debba essere accolta. |