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TARSU 2006

DOMANDA:
 

28. Giunge dalla Telecom Italia Spa, una richiesta di detassazione dalla TARSU dei locali adibiti a “centrale non presidiata” e, secondo il loro pensiero, non soggetta alla tassa perché non può produrre rifiuti in ragione della sua particolare natura ai sensi dell’art. 62 comma II D.Lgs. 507/1993. Sino a tutto il 2005 è stata regolarmente assoggettata alla Tarsu per mq. 890 e Le chiedo se questa richiesta ha un fondamento o non è da prendere in considerazione. Ringraziando per la sua cortese interpretazione la saluto caramente.

 
RISPOSTA:
 

La società in argomento sembra sostenere la non assoggettabilità della centrale telefonica, ponendo riferimento alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero delle finanze (circolare n.95/E del 1994).

Tale interpretazione è stata ampiamente smentita dalla Corte di Cassazione per la quale è sufficiente per la assoggettabilità la utilizzabilità dei locali, tanto da dover essere tassati persino i locali chiusi e vuoti (sentenze n. 16785 del 2002 e n. 15658 del 2004). 

Solo quando sarà data completa attuazione al nuovo decreto ambientale (D.Lgs.n.152 del 2006) sarà possibile prendere in considerazione tale istanza, posto che l'articolo 238 del predetto decreto fa rientrare nel presupposto la produzione di rifiuti.

Basti, infine, far rilevare che la manutenzione della centrale determina la non straordinaria produzione di rifiuti.

Si ritiene quindi che l'istanza in oggetto non debba essere accolta.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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