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TARSU 2006

DOMANDA:
 

29. Vorrei avere, se possibile, la conferma, per le abitazioni, delle superfici da dichiarare ai fini Tarsu. In particolare, nel caso di una soffitta con altezza massima 2,45 cm al centro per poi andare a diminuire ai lati fino ad una altezza minima di 0,90 cm, è sempre da considerare?

 
RISPOSTA:
 

Sulla base dei principi consolidati dallo ordinamento tributario, si può affermare che solo la legge statale può prevedere agevolazioni, esenzioni, esclusioni, riduzioni. Ora, mancando una norma che preveda la descritta esclusione la superficie della soffitta dovrà essere considerata per intero, a nulla rilevando l’altezza della stessa e ciò nonostante disposizioni regolamentari frequenti abbiano arbitrariamente  previsto tale tipologia di esclusione. Tenuto conto, quindi, del principi dettati dal comma 340 dello articolo unico della legge 311 del 2004, a valere dall’anno 2005, dovrà essere assoggettata la maggiore superficie derivante dal confronto dello 80 per cento della superficie catastale rispetto alla superficie effettiva, comprendente per intero la superficie della soffitta.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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