TARSU 2006 |
DOMANDA: |
|
29.
Vorrei avere, se possibile, la conferma, per le abitazioni, delle
superfici da dichiarare ai fini Tarsu. In particolare, nel caso di
una soffitta con altezza massima 2,45 cm al centro per poi andare a
diminuire ai lati fino ad una altezza minima di 0,90 cm, è sempre da
considerare? |
|
RISPOSTA: |
|
Sulla base dei principi consolidati dallo ordinamento tributario, si
può affermare che solo la legge statale può prevedere agevolazioni,
esenzioni, esclusioni, riduzioni. Ora, mancando una norma che
preveda la descritta esclusione la superficie della soffitta dovrà
essere considerata per intero, a nulla rilevando l’altezza della
stessa e ciò nonostante disposizioni regolamentari frequenti abbiano
arbitrariamente previsto tale tipologia di esclusione. Tenuto
conto, quindi, del principi dettati dal comma 340 dello articolo
unico della legge 311 del 2004, a valere dall’anno 2005, dovrà
essere assoggettata la maggiore superficie derivante dal confronto
dello 80 per cento della superficie catastale rispetto alla
superficie effettiva, comprendente per intero la superficie della
soffitta. |
|