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TARSU 2006

DOMANDA:
 

32. Il nostro regolamento comunale TARSU prevede l’esenzione  per “gli edifici di proprieta’ comunale destinati ad usi e servizi pubblici, o a servizi per i  quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento”.

In tale ipotesi si fa rientrare l’edificio di proprieta’ comunale destinato a scuola primaria statale.

Si vorrebbe conoscere se esiste qualche norma o piu’ probabilmente circolare ministeriale (e conoscere nel dettaglio quale) che preveda che tale disposizione regolamentare debba essere disapplicata, determinando l’assoggettabilita’ del predetto edificio alla TARSU con emissione di cartella esattoriale a carico del Ministero.

 
RISPOSTA:
 

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 4944 del 2000 è stato affermato che la tassa rifiuti non rientra fra le spese di funzionamento che il Comune è tenuto a sostenere:

"Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta non dal comune, ma dal Ministero della pubblica istruzione, non potendo tale tassa farsi rientrare nè tra le spese normali di gestione a carico dei comuni ai sensi dell'art. 7 l. 18 marzo 1968 n. 444, nè tra le "spese varie di ufficio" poste a carico dei comuni dall'art. 3 l. 11 gennaio 1996 n. 23."

Cassazione civile, sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944

Min. p.i. c. Com. Brescia

Pur non essendo il Comune obbligato quindi al pagamento della tassa rifiuti dovuta dalle scuole pubbliche è consentito al predetto ente di accordare alle scuole agevolazioni o persino l'esenzione, come previsto da più circolari ministeriali.

Tuttavia, tali agevolazioni determinano la necessità di finanziare la spesa conseguente con risorse diverse dalla tassa  da porsi nel bilancio del Comune, così come previsto dal comma 3 dello articolo 67 del D.Lgs.507/93, in modo che gli altri contribuenti non debbano finanziari il minor versamento dovuto dalle scuole pubbliche. Ne consegue che dette agevolazioni dovranno essere imputate in uscita in un apposito capitolo di spesa dando luogo a due mandati, il primo a favore del Comune, da introitarsi mediante reversale sul capitolo della tassa, e l'altro a favore della Provincia quale contributo provinciale di cui allo articolo 19 del D.Lgs.n.507/93.

In conclusione, le disposizioni regolamentari che prevedano tali agevolazioni a favore delle scuole pubbliche, come pure per altre categorie di utenti, sono legittima in quanto risultino finanziate con risorse diverse dal gettito della tassa rifiuti.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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