Con sentenza della Corte di Cassazione n. 4944 del 2000 è stato
affermato che la tassa rifiuti non rientra fra le spese di
funzionamento che il Comune è tenuto a sostenere:
"Con riguardo agli edifici adibiti a scuole materne statali, la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere
corrisposta non dal comune, ma dal Ministero della pubblica
istruzione, non potendo tale tassa farsi rientrare nè tra le spese
normali di gestione a carico dei comuni ai sensi dell'art. 7 l. 18
marzo 1968 n. 444, nè tra le "spese varie di ufficio" poste a carico
dei comuni dall'art. 3 l. 11 gennaio 1996 n. 23."
Cassazione civile, sez. trib., 18 aprile 2000, n. 4944
Min. p.i. c. Com. Brescia
Pur non essendo il Comune obbligato quindi al pagamento della tassa
rifiuti dovuta dalle scuole pubbliche è consentito al predetto ente
di accordare alle scuole agevolazioni o persino l'esenzione, come
previsto da più circolari ministeriali.
Tuttavia, tali agevolazioni determinano la necessità di finanziare
la spesa conseguente con risorse diverse dalla tassa da porsi nel
bilancio del Comune, così come previsto dal comma 3 dello articolo
67 del D.Lgs.507/93, in modo che gli altri contribuenti non debbano
finanziari il minor versamento dovuto dalle scuole pubbliche. Ne
consegue che dette agevolazioni dovranno essere imputate in uscita
in un apposito capitolo di spesa dando luogo a due mandati, il primo
a favore del Comune, da introitarsi mediante reversale sul capitolo
della tassa, e l'altro a favore della Provincia quale contributo
provinciale di cui allo articolo 19 del D.Lgs.n.507/93.
In conclusione, le disposizioni regolamentari che prevedano tali
agevolazioni a favore delle scuole pubbliche, come pure per altre
categorie di utenti, sono legittima in quanto risultino finanziate
con risorse diverse dal gettito della tassa rifiuti. |