36.
Un contribuente ha sciato, nel marzo del 2006, la casa che aveva in
affitto nel nostro comune per trasferirsi in un altro comune. A
seguito del traferimento non ha, però, presentato cessazione per la
tassa rifiuti. Tale cessazione è stata presentata in data 19 maggio
(solo dopo aver ricevuto avviso di pagamento per l'anno 2006, il
contribuente è venuto in ufficio per regolarizzare la sua
posizione).
Nella casa lasciata libera, dal 30 marzo, è entrato un nuovo
inquilino il quale non ha ancora presentato denuncia di occupazione
ai fini TARSU. Il nuovo inquilino, però, ha preso residenza ed ha
presentato la denuncia di cessione di fabbricato ai fini
dell'antiterrorismo.
Un
caso analogo lo abbiamo per un contribuente che ha venduto la
propria casa il 31.01.2006 senza presentare denuncia di cessazione
per la tassa rifiuti la quale invece è stata effettuata il 19 maggio
a seguito del ricevimento della tassa per l'anno 2006. Il nuovo
proprietario non ha ancora effettuato l'iscrizione (non ha neppure
la residenza) ma ha presentato denuncia di cessione di fabbricato ai
fini dell'antiterrorismo (ed abbiamo copia del rogito di vendita che
ci ha fornito il venditore).
Poichè la cancellazione ha effetto dal bimestre successivo alla
presentazione, chiediamo se è possibile attribuire:
- nel primo caso, al vecchio inquilino i primi 4 mesi di competenza
e non i primi 6 e viceversa al nuovo inquilino i restanti 8 mesi
anzichè 6
- nel secondo caso, al vecchio proprietario i soli primi due mesi e
al nuovo i restanti 10. |