Il canile č tenuto al pagamento della tassa rifiuti, salvo escludere
quella parte di superficie ove si producono rifiuti
speciali pericolosi od esclusi dal conferimento, cosė come previsto
dai commi 3 e 5 del D.Lgs.n.507/93. A mio avviso sono da escludersi
i locali ove i cani sono ospitati, mentre tutti gli altri locali
debbono essere normalmente considerati, quali i depositi, gli
uffici, locali di custodia, ecc. |