41.
Ho da chiederle, al fine di stabilire l’eventuale eccedenza di
gettito rispetto al costo sostenuto per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 61 (Gettito e costo
del servizio) comma 1 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, se l’introito
da considerare sia quello senza le addizionali che in passato erano
a vantaggio degli Enti Comunali di Assistenza, complessivamente
nella misura del 10 per cento, che dal 1° gennaio 1996, competono al
Comune, ai sensi dell'articolo 3 comma 39 della legge 549 del 1995,
o esse vanno comprese essendo comunque un introito a favore del
Comune?
Analogamente la percentuale di copertura del costo si
ottiene rapportando il costo sostenuto e l’introito proveniente solo
dall’applicazione della tariffa, quindi senza l’aggiunta delle
addizionali di cui sopra?
Se le addizionali, come sembra, non si considerano, che
tipo di entrata sarebbero?
61. Gettito e costo del servizio.
1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo
di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di
cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , al 70 per cento del
predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a)
dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del
D.L. 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla L.
24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito
complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del
costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti
minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati
del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non
si considerano addizionali, interessi e penalità. |
Le addizionali, come del resto da Lei evidenziato, non rientrano
nel calcolo del tasso di copertura e sono di regola introitate in un
capitolo diverso rispetto alla tassa rifiuti, pur avendo natura
tributaria. La destinazione originaria doveva essere il
finanziamento delle spese e la costruzione di discariche.
Tale principio è ulteriormente ribadito nella circolare del
Ministero dello Ambiente a commento del DPR 158 del 1999 proprio per
stabilire il tasso di copertura e quindi la data del passaggio
obbligatorio dei Comuni alla TIA |