corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

TARSU 2006

DOMANDA:
 

41. Ho da chiederle, al fine di stabilire l’eventuale eccedenza di gettito rispetto al costo sostenuto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 61 (Gettito e costo del servizio) comma 1 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, se l’introito da considerare sia quello senza le addizionali che in passato erano a vantaggio degli Enti Comunali di Assistenza, complessivamente nella misura del 10 per cento, che dal 1° gennaio 1996, competono al Comune, ai sensi dell'articolo 3 comma 39 della legge 549 del 1995, o esse vanno comprese essendo comunque un introito a favore del Comune?

            Analogamente la percentuale di copertura del costo si ottiene rapportando il costo sostenuto e l’introito proveniente solo dall’applicazione della tariffa, quindi senza l’aggiunta delle addizionali di cui sopra?

            Se le addizionali, come sembra, non si considerano, che tipo di entrata sarebbero?         

61. Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

 
RISPOSTA:
 

Le addizionali, come del resto da Lei evidenziato, non rientrano nel calcolo del tasso di copertura e sono di regola introitate in un capitolo diverso rispetto alla tassa rifiuti, pur avendo natura tributaria. La destinazione originaria  doveva essere  il finanziamento delle spese e la costruzione di discariche.

Tale principio è ulteriormente ribadito nella circolare del Ministero dello Ambiente a commento del DPR 158 del 1999 proprio per stabilire il tasso di copertura e quindi la data del passaggio obbligatorio dei Comuni alla TIA

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.