42.
TIA. Il comune ha deliberato - con regolamento - l'acquisto minimo
annuale da parte dei cittadini di n. 25 sacchi da utilizzare per lo
smaltimento dei rifiuti (da utilizzare per la raccolta porta a
porta). Tale quantitativo minimo viene comunque addebitato, ritirato
o meno, salvo che il cittadino dimostri la mancata produzione di
rifiuti.
Quanto sopra premesso, ecco il mio problema:
- un cittadino (nonchè consigliere comunale!) motiva il mancato
ritiro dei sacchi adducendo di essere un operatore ecologico da più
di 20 anni, quindi di provvedere
in modo autonomo e senza ausilio
di alcun sacco allo smaltimento dei rifiuti. Sono
rimasto molto sorpreso dalla motivazione del cittadino, (soprattutto
per il lavoro che svolge e per la carica che ricopre!). Ritengo che
tale giustificazione non sia assolutamente accettabile in quanto
sussiste l'obbligo del conferimento al servizio pubblico (infatti il
servizio è svolto in regime di privativa, secondo le norme del
D.Lgs. n. 22/1997). Quindi, il fatto che il servizio venga svolto
in regime di privativa
obbliga ogni cittadino allo smaltimento dei rifiuti
prodotti (che è altra cosa rispetto al non produrre rifiuti)
per mezzo del servizio comunale.
Inoltre, ritengo che tale comportamento contravvenga alle
disposizioni che regolamentano il trasporto e lo smaltimento dei
rifiuti prodotti. Conferma la mia posizione? Inoltre, di fronte ad
una dichiarazione resa, si può eventualmente procedere a sanzionare
il comportamento posto in essere dal contribuente?
In questa eventualità quali sono le sanzioni da applicare: quelle
previste dal regolamento Tia, oppure ce ne sono altre nell'ambito
della normativa sui rifiuti? |