43.
Il Comune ha pagato negli anni 2000 e 2001 la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti delle scuole statali e successivamente,
vista la sentenza della Cassazione civile n. 4944 del 18.04.2000, ha
richiesto alle scuole il rimborso delle somme versate.
Il Dirigente scolastico risponde alla richiesta del Comune dicendo
che, a seguito degli accordi raggiunti in sede di Conferenza
Stato-Citta e Autonomie Locali nelle sedute del 22 marzo e 6
settembre 2001, la titolarità degli oneri in materia di rifiuti
solidi urbani è stata riconosciuta allo Stato e quindi alle
Istituzioni scolastiche a partire dal 1° gennaio 2002; mentre per
gli anni 2000 e 2001 le spese per il pagamento della TARSU erano a
carico degli Enti Locali.
Si chiede cortesemente di sapere se è corretta la tesi sostenuta dal
Dirigente scolastico o se il Comune ha ragione di |
La tesi su indicata non è corretta. Infatti, la Corte di Cassazione
con la sentenza citata ha chiarito con efficacia sin dalla normativa
concernente le spese scolastiche che l'onere della tassa rifiuti non
fa carico al Comune (pensi che tale controversia ha riguardato il
Comune di Brescia che sempre ha applicato la tassa alle scuole
pubbliche, pur accordando una sensibile riduzione).
Il vero problema è quello di recuperare la tassa per le annualità
2000 e 2001, posto che il Comune dovrebbe chiamare nel giudizio
civile la scuola avendo il medesimo pagato indebitamente la tassa,
avvertendo che ciò sarebbe possibile solo in quanto il comune non
avesse per tale periodo accordato l'esenzione. |