Anche nel caso di appalto del servizio di riscossione della TARSU il
potere regolamentare e quello tariffario compete in ogni caso al
Comune.
Ora, il comma 1 dello articolo 69 del D.Lgs.n.507/93, secondo
capoverso, prevede che in caso di mancata deliberazione si intendono
prorogate le tariffe approvata per l'anno in corso.
Qualora tuttavia le tariffe dell'anno precedente non consentano di
coprire i costi del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti,
può trovare applicazione la deroga prevista dallo articolo 54 del
D.Lgs.n.446/97 che consente di intervenire anche oltre i termine
ordinario di approvazione delle tariffe (bilancio preventivo).
Infatti, tale articolo così dispone:
Articolo 54
Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.
1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione (1).
1- bis . Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere
modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi
ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario.
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 6, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56.
(2) Comma aggiunto dall'art. 54, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
Si rammenta che come indirettamente previsto dallo articolo 42 del
D.Lgs.n.267 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, tale
competenza è ora attribuita alla giunta comunale.
Si rammenta, infine, che tale competenza è ora affidata alla Giunta
comunale. |