46.
A seguito di un errore del nostro ufficio, č stato
erroneamente iscritto nel ruolo tarsu un immobile. La contribuente
chiede il rimborso. A tale proposito vorrei sapere di quanti anni si
deve retrocedere. L'art. 75 del D.Lgs. 507 del 1993 parla di un
termine di decadenza biennale, ma non riesco a capire se vale anche
nel caso di errore dell'Ente.
Per quanto riguarda invece gli interessi, si deve applicare il tasso
dell'1,375% semestrale? |
Il caso descritto č da collocare nella previsione di cui al comma 3
dello articolo 75 del D.lgs.n.507/93, a nulla rilevando che l'errore
sia stato compiuto dal Comune oppure dal contribuente, avvertendo
che comunque anche questo ultimo avrebbe potuto accorgersi in sede
di ricezione della cartella. Ne consegue che il contribuente in
argomento ha diritto al rimborso per i pagamenti effettuati
nel biennio precedente la data di proposizione della domanda, salvo
che il Comune in via di autotutela voglia ampliare tale termine, ma
mai oltre il termine di prescrizione ordinaria decennale stabilito
dal codice civile.
Gli
interessi sono ora stabiliti nella misura semestrale dell'1,375 per
cento, a decorrere dal semestre successivo a quello dello eseguito
pagamento, cosė come previsto dal comma 4 del predetto articolo. |