51.
Nel territorio di questo Comune è sito un fabbricato di proprietà di
un altro Comune, adibito a "colonia alpina".
Il fabbricato è stato iscritto a ruolo TARSU per la prima volta nel
1983, a seguito di rilevazione d'ufficio da parte di questo Ente,
regolarmente notificata all'ente proprietario.
Nel corso del 2000 ci è stata inviata denuncia di variazione
nell'intestazione del ruolo, da parte del locatario, poiché il
fabbricato era stato appunto dato in locazione e si è proceduto
pertanto con il subentro nell'intestazione della cartella
esattoriale.
Il 30 settembre 2003 il locatario ci ha comunicato la cessazione del
rapporto di locazione e la riconsegna dell'immobile al proprietario.
A questo punto questo ufficio ha provveduto a reintestare il ruolo
TARSU al proprietario, non essendo stata mai presentata alcuna
denuncia di variazione circa le condizioni di assoggettamento della
tassa da parte del proprietario (art. 4 del vigente regolamento
comunale TARSU e art. 70 del D. Lgs. 507/93 comma 2).
E' stato pertanto emesso a febbraio 2005 un primo avviso bonario per
la riscossione della TARSU 2004, in 4 rate con scadenza ultima rata
agosto 2005, non evaso, al quale è seguita la notifica della
cartella esattoriale a marzo 2006.
La cartella esattoriale ci è stata contestata dall'Ente proprietario
a marzo 2006 per le seguenti motivazioni:
........" 1. Non esiste alcuna dichiarazione successiva alla
cessazione di conduzione dei locali del locatario, di subentro del
proprietario negli stessi;
2. l'ente impositore ha modificato d'ufficio la posizione
contributiva sulla base delle informazioni acquisite dalla
comunicazione dell'ex locatario, senza una documentazione
sottoscritta dal nuovo tassato (Comune proprietario).
Il mancato invito a produrre chiarimenti al nuovo contribuente, ha
indotto ad una modificazione errata della posizione contributiva:
come è noto la TARSU deve essere versata dall'occupante di fatto.
Era necessario invitare il contribuente (Comune proprietario) prima
di spedire la cartella di pagamento e in ogni caso, notificare un
avviso di accertamento per dare la possibilità di chiarire la
propria posizione, trattandosi di immobile chiuso sfitto e posto in
vendita."........
Questo ufficio ha così risposto:
l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali,
alla loro superficie, destinazione ecc. che comporti un maggior
ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e
riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella
denuncia, ai sensi del vigente regolamento comunale e dell'art. 70
D.lgs. 507/93. Per questa ragione a seguito dell'ultima
comunicazione pervenuta dall'ex locatario si è semplicemente
provveduto a registrare il subentro nell'intestazione del ruolo
TARSU 2004, poiché nulla faceva supporre un mancato utilizzo del
bene da parte del proprietario, che, come egli stesso sottolinea,
non ha mai presentato alcuna dichiarazione circa la conduzione o
meno dei locali.
La contestazione relativa al soggetto passivo TARSU non ci sembra
condivisibile: l'art. 63 comma 1 afferma che la tassa è dovuta da
coloro che occupano o DETENGONO i locali... e il proprietario era
proprio colui che, dopo il locatario, aveva la disponibilità dei
locali, convinzione rafforzata dal fatto che alcuna denuncia di
variazione relativa ai locali è mai stata presentata dal
proprietario.
Non ci è chiaro nemmeno il perchè questo Comune avrebbe dovuto
notificare un avviso di accertamento per dare la possibilità di
chiarire la propria posizione, visto che non si dubitava nemmeno
che l'immobile fosse chiuso, sfitto e posto in vendita, tant'é che
all'1.01.2004 risultava regolarmente allacciato ad acquedotto e
fognatura comunale.
Si è pertanto confermata l'iscrizione a ruolo per il 2004. A questo
punto l'ente proprietario ha presentato ricorso alla commissione
tributaria. |