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TARSU 2006

DOMANDA:
 

53.  La raccolta differenziata attivata dal comune per gli imballaggi secondari si attiva con una particolare convenzione o è sufficiente che vi sia l’isola ecologica debitamente attrezzata (container + compattatore)?

2° Il nostro regolamento ha previsto una riduzione della parte variabile della TIA solo per chi attiva il recupero degli imballaggi primari ma se il comune non ha attivato la raccolta differenziata per i secondari, deve prevedere comunque una riduzione anche per loro e per i terziari ?

 
RISPOSTA:
 

in via preliminare, Le faccio rilevare l'errore generalizzato che moltissimi fanno, per una cattiva lettura del comma 2 dello articolo 43 del D.Lgs.n.22 del 1997. Infatti, il divieto di conferimento al servizio pubblico riguarda non i rifiuti di imballaggio, come pure gli imballaggi primari, ma gli imballaggi secondari o terziari, salvo che per i secondari il comune non abbia attivato la raccolta differenziata. Tale attivazione deve essere prevista unicamente nel regolamento di nettezza urbana. Infatti, con tale decisione il comune fa rientrare nel diritto di privativa anche gli imballaggi secondari, senza che sia dovuta una convenzione con gli utenti.

Condivido pienamente con il contenuto del vostro regolamento. Infatti, per il fatto che per  gli imballaggi secondari  il comune non ha istituito il servizio di raccolta differenziata come per quelli terziari non essendovi tenuto, sono da considerarsi esclusi dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento, così che alcuna agevolazione è da concedersi  per il relativo recupero, essendo il premio loro spettante costituito da un minor pagamento del contributo CONAI.

E' che esternamente molti non avendo correttamente letto la norma, confondendo i rifiuti di imballaggio con gli imballaggi ,ritengono dovuta una riduzione. Ad esempio con due sentenze del Tribunale di Cagliari ed un'altra della CTR di Cagliari (non credo di sbagliarmi andando a memoria) si è deciso con la prima il diritto al rimborso delle spese sostenute dallo utente per lo smaltimento degli imballaggi secondari e con la seconda una riduzione per il corrispondente recupero.

In conclusione, la Ditta in argomento non avrebbe diritto a nulla, ma in sede contenziosa il Comune credo debba prevedere di giungere sino in Cassazione per avere successo, poiché trattasi di questioni non facilmente conosciute. Io sostengo ciò sulla base della norma, ma credo con modestia di essere stato il solo ad avere evidenziato e chiarito tali concetti.

Ad ulteriore conferma vedasi il comma 10, seconda parte, dello articolo 49 del D.lgs.n.22 del 1997, che esclude espressamente dal beneficio il recupero dei rifiuti di imballaggio.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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