53.
La raccolta differenziata attivata dal comune per gli imballaggi
secondari si attiva con una particolare convenzione o è sufficiente
che vi sia l’isola ecologica debitamente attrezzata (container +
compattatore)?
2° Il nostro regolamento ha previsto una
riduzione della parte variabile della TIA solo per chi attiva il
recupero degli imballaggi primari ma se il comune non ha
attivato la raccolta differenziata per i secondari, deve prevedere
comunque una riduzione anche per loro e per i terziari ? |
in
via preliminare, Le faccio rilevare l'errore generalizzato che
moltissimi fanno, per una cattiva lettura del comma 2 dello articolo
43 del D.Lgs.n.22 del 1997. Infatti, il divieto di conferimento al
servizio pubblico riguarda non i rifiuti di imballaggio, come pure
gli imballaggi primari, ma gli imballaggi secondari o terziari,
salvo che per i secondari il comune non abbia attivato la raccolta
differenziata. Tale attivazione deve essere prevista unicamente
nel regolamento di nettezza urbana. Infatti, con tale decisione il
comune fa rientrare nel diritto di privativa anche gli imballaggi
secondari, senza che sia dovuta una convenzione con gli utenti.
Condivido pienamente con il contenuto del vostro regolamento.
Infatti, per il fatto che per gli imballaggi secondari il comune
non ha istituito il servizio di raccolta differenziata come per
quelli terziari non essendovi tenuto, sono da considerarsi esclusi
dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento, così che alcuna
agevolazione è da concedersi per il relativo recupero, essendo il
premio loro spettante costituito da un minor pagamento del
contributo CONAI.
E'
che esternamente molti non avendo correttamente letto la norma,
confondendo i rifiuti di imballaggio con gli imballaggi ,ritengono
dovuta una riduzione. Ad esempio con due sentenze del Tribunale di
Cagliari ed un'altra della CTR di Cagliari (non credo di sbagliarmi
andando a memoria) si è deciso con la prima il diritto al rimborso
delle spese sostenute dallo utente per lo smaltimento degli
imballaggi secondari e con la seconda una riduzione per il
corrispondente recupero.
In
conclusione, la Ditta in argomento non avrebbe diritto a nulla, ma
in sede contenziosa il Comune credo debba prevedere di giungere sino
in Cassazione per avere successo, poiché trattasi di questioni non
facilmente conosciute. Io sostengo ciò sulla base della norma, ma
credo con modestia di essere stato il solo ad avere evidenziato e
chiarito tali concetti.
Ad
ulteriore conferma vedasi il comma 10, seconda parte, dello articolo
49 del D.lgs.n.22 del 1997, che esclude espressamente dal beneficio
il recupero dei rifiuti di imballaggio. |