54.
Alcuni contribuenti hanno richiesto l'applicazione di questa
riduzione. Da un controllo anagrafico, nello stato di famiglia
risultano ancora i figli. I contribuenti dichiarano che pur
mantenendo la residenza, per motivi personali o di studio, gli
stessi hanno effettivamente altro domicilio e a casa non ci sono
mai. Come mi comporto?Posso accettare l'autodichiarazione o creo un
precedente? Devo segnalare il fatto anche ai servizi demografici? |
la lettera a) del comma 3 dello articolo 66 del D. Lgs.n.507/93
prevede la facoltà del comune di accordare agevolazione alle utenze
con unico occupante. Ora, per i residenti nel comune lo stato di
occupazione è comprovato dalle risultanze anagrafiche, così che non
possono beneficiare della presente agevolazione i nuclei famigliari
composte da più unità, a nulla rilevando che alcune di esse, di
fatto, vivano in altro comune, essendo la residenza delle persone il
luogo di dimora abituale e non essendo di contro il comune tenuto a
svolgere una attività di polizia per rilevare l'uso continuativo o
discontinuo dei propri residenti.
Ne consegue che alcuna autodichiarazione, se non il trasferimento
della residenza anagrafica, può giustificare l'applicazione della
presente agevolazione. |