TARSU 2006 |
DOMANDA: |
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55. Nel comune di ……si trova l'ospedale dell'azienda ospedaliera
di …….., che gestisce un reparto di degenza (neuropsichiatria), gli
uffici periferici dell'a.o., i reparti di radiologia, fisioterapia,
anatomia patologica e il laboratorio di analisi. una parte
considerevole della struttura risulta attualmente vuota per il
trasferimento di molti reparti ad altre strutture. in base ad una
convenzione col comune per tutti questi locali l'a.o. non versava
la tassa rifiuti. ora che siamo passati a tariffa ronchi qual e' il
regime della struttura nei confronti della tariffa stessa? [...] |
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RISPOSTA: |
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anche i rifiuti sanitari non pericolosi rientrando nel potere di
assimilazione del Comune sono assoggettati sia alla tassa rifiuti
che alla TIA. Uniche condizioni per il relativo assoggettamento,
oltre al potere di conferimento e quindi alla istituzione del
servizio comunale, sono la detenzione e la utilizzabilità dei
locali. Solo una legge e non una scelta
del Comune potrebbe esonerare dal pagamento di tali corrispettivi
l'ospedale. Unica diversità fra TARSU e TIA sta nel fatto che per la
TARSU si rende obbligatorio escludere dal computo delle superfici
assoggettabili quelle ove di regola si producono rifiuti speciali
pericolosi.
La informo che l'ospedale civile di….. pagava normalmente la TARSU
ed ora la TIA.
In conclusione, se i locali sono utilizzabili e vi è il conferimento
dei rifiuti assimilati è doverosa l'applicazione di tali
corrispettivi. |
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