57.
Alla luce della nuova legge n. 96 del 20/02/2006 “disciplina
dell’agriturismo”, i locali utilizzati ad uso agrituristico in cui
viene svolta un’attività ricettiva o di ristorazione come dovranno
essere tassati, ai fini TARSU, al pari del ristorante se viene
svolta l’attività di ristorazione o come gli alberghi se viene
svolta attività ricettiva oppure come le abitazioni rurali? |
Ai fini della tassa rifiuti, non sussiste più l'esclusione delle
attività agricole, agriturismo compreso, così che debbono essere
assoggettate normalmente a secondo dell'attività svolta. Se è svolta
una attività economica non può parlarsi di edificio rurale,
considerandosi con tale denominazione ai fini tarsu le sole
abitazioni rurali, come indirettamente si comprende dalla lettura
dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93.
Unica difformità rispetto agli altri ristoranti ed alberghi che
l'attività, se risulta scritto sulla autorizzazione, può essere
stagionale, con conseguente riduzione in quanto recepita nel
regolamento del comune. |