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TARSU 2006

DOMANDA:
 

57. Alla luce della nuova legge n. 96 del 20/02/2006 “disciplina dell’agriturismo”, i locali utilizzati ad uso agrituristico in cui viene svolta un’attività ricettiva o di ristorazione come dovranno essere tassati, ai fini TARSU, al pari del ristorante se viene svolta l’attività di ristorazione o come gli alberghi se viene svolta attività ricettiva oppure come le abitazioni rurali?

 
RISPOSTA:
 

Ai fini della tassa rifiuti, non sussiste più l'esclusione delle attività agricole, agriturismo compreso, così che debbono essere assoggettate normalmente a secondo dell'attività svolta. Se è svolta una attività economica non può parlarsi di edificio rurale, considerandosi con tale denominazione ai fini tarsu le sole abitazioni rurali, come indirettamente si comprende dalla lettura dello articolo 66 del D.Lgs.n.507/93.

Unica difformità rispetto agli altri ristoranti ed alberghi che l'attività, se risulta scritto sulla autorizzazione, può essere stagionale, con conseguente riduzione in quanto recepita nel regolamento del comune.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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