Il comma 2 dello articolo 76 del D.lgs.n.507/93 così dispone:
“2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal
cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se
l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da
euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni
concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti
o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la
mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla
richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele (3).”.
Ritengo che la sanzione di cui trattasi trovi piena applicazione,
a condizione che l’invito sia formalmente notificato e contenga i
documenti che il soggetto è tenuto ad esibire. Non potrebbe trovare
applicazione, invece, la sanzione in argomento nel caso di non
formale notifica dell’invito oppure di mero invito alla produzione
di atti e documenti già in possesso della pubblica amministrazione,
poiché tale divieto è previsto dallo Statuto del contribuente (legge
212 del 2000).
Non pare applicabile alla violazione descritta il procedimento
previsto dalla legge 689 del 1981, così che la quantificazione
della sanzione dovrà essere effettuata, fra il minimo ed il massimo,
sulla base dei criteri stabiliti dallo articolo 7 del
D.Lgs.n.472/97, mediante assolvimento del procedimento descritto
dallo articolo 16 del predetto decreto, posto che la violazione è,
almeno di regola, slegata dallo atto di accertamento tributario.
Ovviamente, l’inadempimento potrà essere valutato anche in sede
di applicazione della sanzione di omessa o di infedele denuncia,
potendo desumersi un comportamento doloso, perché diretto ad
ostacolare l’esercizio della potestà tributaria da parte del Comune. |