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TARSU 2006

DOMANDA:
 

58. Premesso che sono un Agente di P.M. distaccato presso l'Ufficio Tributi per effettuare accertamenti, verifiche e sopralluoghi in materia di TARSU, TOSAP e Pubbliche Affissioni, desidererei sapere:

1)   Quale sanzione applicare ai cittadini che invitati a presentarsi presso     l'ufficio, per dare informazioni o esibire atti, documenti, etc., ai fini della TOSAP e delle Pubbliche Affissioni, non vi ottemperano?

2)  Considerato che l'art. 76 c. 2 cpv. 3 del D. Lgs. 507/93 prevede, ai fini TARSU, una sanzione da euro 51.00 a euro 258.00, per le fattispecie di cui sopra, mentre gli artt. 23 c. 2 e 53 c. 2, sempre del D. Lgs. 507/93,  non la prevedono, è possibile applicare predetta sanzione per analogia comportamentale?

3)  Per la determinazione dell'importo della sanzione, tenuto conto degli artt. 7, 16 e 17 del D. Lgs. 472/97, posso determinarlo tra il minimo ed il massimo oppure devo fare riferimento al altra fonte normativa?

 
RISPOSTA:
 

Il comma 2 dello articolo 76 del D.lgs.n.507/93 così dispone:

“2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele (3).”.

Ritengo che la sanzione di cui trattasi trovi piena applicazione, a condizione che l’invito sia formalmente notificato e contenga i documenti che il soggetto è tenuto ad esibire. Non potrebbe trovare applicazione, invece, la sanzione in argomento nel caso di non formale notifica dell’invito oppure di mero invito alla produzione di atti e documenti già in possesso della pubblica amministrazione, poiché tale divieto è previsto dallo Statuto del contribuente (legge 212 del 2000).

Non pare applicabile alla violazione descritta il procedimento previsto dalla legge 689 del 1981, così che la quantificazione  della sanzione dovrà essere effettuata, fra il minimo ed il massimo, sulla base dei criteri stabiliti dallo articolo 7 del D.Lgs.n.472/97, mediante assolvimento del procedimento descritto dallo articolo 16 del predetto decreto, posto che la violazione è, almeno di regola, slegata dallo atto di accertamento tributario.

Ovviamente, l’inadempimento potrà essere valutato anche in sede di  applicazione della sanzione di omessa o di infedele denuncia, potendo desumersi un comportamento doloso, perché diretto ad ostacolare l’esercizio della potestà tributaria da parte del Comune.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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