A mio avviso tale riduzione è possibile solo se la stessa non
risulti locata e venga utilizzata dal possessore come seconda casa
ed alle altre condizioni dettate dalla lettera b) del comma 3 dello
articolo 66 del D.Lgs.n.507/93 che così dispone:
b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia
specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando
l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando
espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in
comodato, salvo accertamento da parte del comune;
Peraltro ai sensi del comma 5 del predetto articolo la riduzione
trova applicazione dallo esercizio successivo alla presentazione
della denuncia. |