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TARSU 2006

DOMANDA:
 
69. Quale era la norma che aveva escluso la tassabilità delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie dei locali d'affari (ovviamente sto parlando di tarsu?)
 
RISPOSTA:
 
E’ la normativa richiamata nella nota 2 allo articolo 66 del D.Lgs.n.507/93:

Articolo 66


Tariffe per particolari condizioni di uso (1).

1.Omissis (2) .
2. Omissis (2).
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un
terzo nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato
e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella
denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e
l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere
l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del
comune;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio
dell'attività.
4. La tariffa unitaria può essere ridotta:
a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che,
versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o
abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del
territorio nazionale;
b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli
agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti
commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia
originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir
meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai
commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla
riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa
denuncia di variazione dall'art. 76.
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi
soppresse - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato
dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti
dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del
medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla
integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.
(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549 e, successivamente, soppresso dall'art. 2, comma 4bis, d.l. 25 novembre 1996, n. 599, nel testo sostituito dall'art. 6, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.

 

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