E' l'articolo 64 del D.lgs.n.507/93 che risolve la questione. In
sintesi, le variazioni di cessazione hanno efficacia dal bimestre
solare successivo a quando sono comunicate al Comune. Tuttavia, il
contribuente cesserā di pagare l'anno successivo se entro 6 mesi
dalla ricezione della cartella dimostra di aver cessato nella
conduzione dei locali.
In sintesi, ritengo che il comune possa far cessare in via di
aututela, anche senza denuncia di cessazione, il soggetto passivo
trasferito, ma solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
In tal senso, č orientata l'attivitā ispettiva del Ministero delle
Finanze (vedasi comune di San Remo che č stato chiamato a rispondere
di danno erariale per aver sgravato in tale ipotesi i bimestri
dell'anno di cessazione). |