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TARSU 2006

DOMANDA:
 

76. Durante il corso IFOST tenutosi a Bergamo il 12/10/06, al quale questo ente ha partecipato, è stato da lei accennato il discorso, inserito nella bozza di finanziaria 2007, relativo al fatto che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  ,    il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007.

Premesso che nel ns. Comune è attualmente in vigore il regolamento disciplinante la tassa rifiuti solidi urbani e il servizio di  igiene ambientale (limitatamente alla raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. e frazione organica, spazzamento strade, pulizia tombini e caditoie stradali) è espletato da una Società a capitale interamente pubblico, è emersa la necessità di procedere alla esternalizzazione anche delle fasi dell’accertamento, liquidazione e riscossione del tributo, al fine di consentire il rispetto dei vincoli finanziari definiti dalla normativa comunitaria e nazionale in termini di Patto di stabilità interno.

Si chiede, pertanto, se sia possibile:

1.      istituire, a decorrere dal 1^/01/2007, la tariffa rifiuti ai sensi del D. Lgs. 22/1997;  

2.      in alternativa, procedere alla esternalizzazione della gestione della TARSU, non iscrivendo in bilancio le relative entrate e spese.

Si chiede inoltre di chiarire,  indicando la normativa di  riferimento e le motivazioni,  quali siano le entrate comunali che possono essere esternalizzate, non iscrivendo in bilancio le relative entrate e spese.

 
RISPOSTA:
 

In via del tutto preliminare, ritengo che l'interpretazione razionale del disegno di legge finanziaria 2007 porti ad ammettere che il Comune possa passare dalla tassa rifiuti alla tariffa Ronchi di cui allo articolo 49 del D.Lgs.n.22/97. Infatti, la lettera della norma sembra voler rimarcare esclusivamente che nel 2007 non trova applicazione la nuova tariffa ambientale di cui allo articolo 238 del D.Lgs.n.152 del 2006, come pure i criteri di assimilazione previsti dallo articolo 195 del predetto decreto, onde evitare qualsiasi equivoco. Del resto, la responsabilità di danno erariale non è realizzata da tale passaggio volontario, posto che, anzi, l'integrale copertura dei costi del servizio, condizione obbligatoria posta dalla legge per la TIA, non fa che migliorare i risultati della gestione finanziaria del Comune (forse uno potrebbe essere punito quando porta  un beneficio al Comune?).

In ordine agli altri temi posti, questi vanno analizzati alla luce di quanto indicato dallo articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 e di quanto previsto dal principio di universalità del bilancio del Comune.

Ora, in base a tali principi tutte le entrate possono essere esternalizzate (articolo 52), ma la regola generale è che pure se esternalizzate le entrate, come pure i costi, debbono essere annotati nel bilancio del Comune (principio di universalità del bilancio).

Sembra èpter acconsentire una ecezione  la tartiffa Ronchi,  poiché il comma 9 dello articolo 49 del D.Lgs.n. 22 del 1997, acconsente che la tariffa possa essere applicata dai soggetti gestori del servizio nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Allargando tale concetto i comuni di maggior dimensione, per superare proprio il patto di stabilità, tenuto conto che le riscossione debbono coprire le spese, hanno ritenuto di stabilire nella convenzione con il gestore che esso paghi le spese del servizio direttamente utilizzando le entrate corrispondenti. Io ho sempre dubitato della legittimità di tale operato, ma i comuni lo hanno fatto senza che al momento alcuno abbia eccepito l'illegittimità di tale comportamento ai fini del patto di stabilità. Certamente ciò non risulterebbe possibile per le altre entrate, specie quelle non connesse alla esecuzione di servizi.

Faccio, infine, rilevare che per costante e recente giurisprudenza, specie del Consiglio di Stato, la società a totale partecipazione pubblica non è legittimata a ricevere il servizio in argomento senza gara ad evidenza pubblica, ammettendosi tale procedura nei soli casi in cui il gestore del servizio sia una società di capitali a totale partecipazione del Comune, tanto che molti comuni per ovviare a ciò hanno costituito una propria società di servizi.

In conclusione, rispondendo ai quesiti, tutte le entrate possono essere esternalizzate, ma solo per la TIA si ritiene possibile escludere dal bilancio le  entrate e le uscite derivanti da tale servizio, anche se ciò, a mio avviso è una forzatura di dubbia legittimità, comunque tollerata dagli Organi di controllo. Qualche comune ha forzato ulteriormente ciò mantenendo la tassa rifiuti, impegnandosi ad iscrivere a bilancio solo la parte non coperta dal gettito della tassa.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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