76.
Durante il corso IFOST tenutosi a Bergamo il 12/10/06, al quale
questo ente ha partecipato, è stato da lei accennato il discorso,
inserito nella bozza di finanziaria 2007, relativo al fatto che
nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ,
il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta
invariato anche per l’anno 2007.
Premesso che nel ns. Comune è attualmente in vigore il regolamento
disciplinante la tassa rifiuti solidi urbani e il servizio di
igiene ambientale (limitatamente alla raccolta, trasporto e
smaltimento R.S.U. e frazione organica, spazzamento strade, pulizia
tombini e caditoie stradali)
è espletato da una Società
a capitale interamente pubblico,
è
emersa la necessità di procedere alla esternalizzazione anche delle
fasi dell’accertamento, liquidazione e riscossione del tributo, al
fine di consentire il rispetto dei vincoli finanziari definiti dalla
normativa comunitaria e nazionale
in termini di Patto di stabilità interno.
Si chiede, pertanto, se sia possibile:
1.
istituire, a decorrere dal 1^/01/2007, la tariffa rifiuti ai sensi
del D. Lgs. 22/1997;
2. in alternativa, procedere alla
esternalizzazione della gestione della TARSU,
non iscrivendo in bilancio le relative entrate e spese.
Si chiede inoltre di chiarire, indicando la normativa di
riferimento e le motivazioni, quali siano le entrate comunali
che possono essere esternalizzate, non iscrivendo in bilancio
le relative entrate e spese. |
In via del tutto preliminare, ritengo che l'interpretazione
razionale del disegno di legge finanziaria 2007 porti ad ammettere
che il Comune possa passare dalla tassa rifiuti alla tariffa Ronchi
di cui allo articolo 49 del D.Lgs.n.22/97. Infatti, la lettera della
norma sembra voler rimarcare esclusivamente che nel 2007 non trova
applicazione la nuova tariffa ambientale di cui allo articolo 238
del D.Lgs.n.152 del 2006, come pure i criteri di assimilazione
previsti dallo articolo 195 del predetto decreto, onde evitare
qualsiasi equivoco. Del resto, la responsabilità di danno erariale
non è realizzata da tale passaggio volontario, posto che, anzi,
l'integrale copertura dei costi del servizio, condizione
obbligatoria posta dalla legge per la TIA, non fa che migliorare i
risultati della gestione finanziaria del Comune (forse uno potrebbe
essere punito quando porta un beneficio al Comune?).
In ordine agli altri temi posti, questi vanno analizzati alla luce
di quanto indicato dallo articolo 52 del D.Lgs.n.446/97 e di quanto
previsto dal principio di universalità del bilancio del Comune.
Ora, in base a tali principi tutte le entrate possono essere
esternalizzate (articolo 52), ma la regola generale è che pure se
esternalizzate le entrate, come pure i costi, debbono essere
annotati nel bilancio del Comune (principio di universalità del
bilancio).
Sembra èpter acconsentire una ecezione la tartiffa Ronchi, poiché
il comma 9 dello articolo 49 del D.Lgs.n. 22 del 1997, acconsente
che la tariffa possa essere applicata dai soggetti gestori del
servizio nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
Allargando tale concetto i comuni di maggior dimensione, per
superare proprio il patto di stabilità, tenuto conto che le
riscossione debbono coprire le spese, hanno ritenuto di stabilire
nella convenzione con il gestore che esso paghi le spese del
servizio direttamente utilizzando le entrate corrispondenti. Io ho
sempre dubitato della legittimità di tale operato, ma i comuni lo
hanno fatto senza che al momento alcuno abbia eccepito
l'illegittimità di tale comportamento ai fini del patto di
stabilità. Certamente ciò non risulterebbe possibile per le altre
entrate, specie quelle non connesse alla esecuzione di servizi.
Faccio, infine, rilevare che per costante e recente giurisprudenza,
specie del Consiglio di Stato, la società a totale partecipazione
pubblica non è legittimata a ricevere il servizio in argomento senza
gara ad evidenza pubblica, ammettendosi tale procedura nei soli casi
in cui il gestore del servizio sia una società di capitali a totale
partecipazione del Comune, tanto che molti comuni per ovviare a ciò
hanno costituito una propria società di servizi.
In conclusione, rispondendo ai quesiti, tutte le entrate possono
essere esternalizzate, ma solo per la TIA si ritiene possibile
escludere dal bilancio le entrate e le uscite derivanti da tale
servizio, anche se ciò, a mio avviso è una forzatura di dubbia
legittimità, comunque tollerata dagli Organi di controllo. Qualche
comune ha forzato ulteriormente ciò mantenendo la tassa rifiuti,
impegnandosi ad iscrivere a bilancio solo la parte non coperta dal
gettito della tassa. |