Contrariamente all'IRPEF ove tale attività gode di trattamenti
agevolati, per la tassa rifiuti l'attività va assoggettata
normalmente con la stessa tariffa praticata per i pubblici esercizi.
Ne consegue che andrà applicata la tariffa dei ristoranti nel caso
di sola somministrazione, mentre nel caso di alloggio andrà
applicata la tariffa degli alberghi, con o senza ristorante. Ogni
diversa soluzione risulterebbe arbitraria e quindi illegittima,
avendo riguardo il tributo in argomento alla natura dei rifiuti
prodotti e non al reddito conseguito.
Ne deriva che non risulta dovuta la creazione di apposita categoria
tariffaria per l'agriturismo. |