In via preliminare, si fa rilevare che non
risulta corretta l’affermazione secondo la quale sarebbe legittimo
per via regolamentare introdurre una agevolazione ma non
l’esenzione.
Infatti, per costante e consolidato principio
del nostro ordinamento anche le agevolazioni, al pari delle
esenzioni, risultano applicabili solo in quanto la legge preveda la
relativa applicazione, almeno in forma facoltativa.
Si ritiene quindi applicabile nel caso
descritto la sola riduzione dell’80 per cento prevista dal comma 7
del D.Lgs.n.507/93 (occupazioni in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive), senza alcuna necessaria modifica
regolamentare, a nulla rilevando che la manifestazione abbia
ottenuto o meno il patrocinio del comune e ciò contrariamente a
quanto previsto per l’imposta comunale sulla pubblicità perché
esplicitamente prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo
16 del D.Lgs.n.507/93. |