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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

9. Premesso:

-          in data 5 aprile 2002 un contribuente è stato autorizzato ad occupare suolo pubblico al fine di collocarvi una struttura prefabbricata per la vendita di piante;

-          nel gennaio 2005 ha richiesto all’Ufficio Tecnico di questo Comune, la concessione edilizia per la collocazione della predetta struttura;

-          lo stesso ha regolarmente pagato la TOSAP per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005;

-          il contribuente ha richiesto il rimborso della tassa relativa al solo 2005, motivandola con il fatto che la mancata occupazione è da imputare al ritardo della Amministrazione nel concedere la concessione edilizia e non da un proprio comportamento. 

Si richiede di far conoscere: 

1)      se è fondata la richiesta e legittimo il rimborso;

2)      se il rimborso va esteso agli anni precedenti.

 
RISPOSTA:
 

La norma ha carattere speciale così che il rimborso non deve essere accordato né per il 2005 che per le annualità precedenti e ciò posto che l’articolo 41 del D.Lgs.n.507/93 limita la restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, nel solo caso di revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico da parte del Comune, revoca che non risulta sia stata emanata dal Comune, a nulla rilevando il mancato rilascio della concessione edilizia, essendo tale provvedimento diretto alla finalità di  edificare e non alla sola concessione per l’ occupazione del suolo, intesa come sottrazione formale dell’area all’uso collettivo.

Anzi, ricordo che al momento della ultimazione dei lavori edilizi il concessionario sarà tenuto al pagamento dell’ICI, così come previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n.504/92.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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