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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

12. Il Comune di CR. è in regime di Cosap dal 1999.

La ditta …… Distribuzione SpA ci chiede il rimborso delle somme versate per gli anni 2003-2004 e 2005 relativamente a passi carrai. cito testualmente la lettera pervenuta da ……:


"Com'è noto, l'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, in vigore dall'anno 1999, operava una netta distinzione (e, quindi, un diverso criterio di determinazione del tributo) tra "impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse" e gli altri manufatti non collegati alle reti di erogazione di pubblici servizi (tra i quali i passi carrabili, i luminali, le cabine, ecc.). La nuova disciplina dettata dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 18 della legge n. 488/99, prevede un unico criterio di determinazione forfetaria del canone (c.d. "criterio utenze") per tutte le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblci servizi "con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto".

E' quindi da ritenere che, a partire dall'anno 2000, il canone forfetariamente determinato ed assolto col predetto "criterio utenze" sia riferibile non soltanto alle occupazioni effettuate con impianti, ma a tutte le tipologie di occupazione permanenti di spazi ed aree pubbliche effettuate con qualsiasi manufatto, ivi comprese quelle con passi carrabili, luminali, cabine, ecc.

Ciò premesso, considerato che per gli anni 2003, 2004 e 2005 Vi abbiamo corrisposto sia la Cosap permanente determinata con il "criterio utenze", come risulta dalle comunicazioni e dalle ricevute di versamento in copie allegate, sia la Cosap permanente effettuata con altri manufatti, appare evidente che questi versamenti, costituiscono un indebito oggettivo per duplicazione d'imposta.

Si chiede un parere.

 
RISPOSTA:
 

L’articolo 63 del D.Lgs.n.446/97 dispone al riguardo quanto segue:

f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

La  naturale collocazione della norma in esame  porta a ritenere che tale sistema forfetario di determinazione della TOSAP o del COSAP possa riguardare esclusivamente le occupazioni realizzate ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs.n.507/93, tra le quali non possono comprendersi, ad avviso dello scrivente, i passi carrai, posto che la relativa disciplina è collocata nell’articolo 44 del predetto decreto legislativo. L’eventuale eccezione che affermi  tale trattamento riguardi esclusivamente la TOSAP e non il COSAP non potrebbe essere accolta, stante che si verrebbe a determinare una disparità di trattamento, a seconda che il Comune applichi uno o l’altro dei corrispettivi sopra indicati.

Una diversa interpretazione delle sopra citate disposizioni, in quanto palesemente diretta ad una interpretazione razionale ed estensiva della norma, risulterebbe illegittima, stante i principi che regolano la materia tributaria, per i quali le esenzioni e le esclusioni, come pure le agevolazioni, trovano applicazione solo nei casi tassativamente indicati espressamente dalla legge statale, così da non poter trovare applicazione nel caso di specie l’interpretazione analogica.

In conclusione, mentre si ritiene che il sistema descritto di quantificazione del COSAP   o della TOSAP assorba il pagamento delle occupazioni strettamente connesse o funzionali all’esercizio delle attività di erogazione dei servizi pubblici, non si ritiene che, in assenza di espressa previsione normativa, possano ritenersi non assoggettabili al presente corrispettivo gli altri oggetti di occupazione e ciò, come detto in presenza in base ai principi che trovano conforti nella giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per i quali le esclusioni, come pure le esenzioni e le agevolazioni, avendo carattere eccezionale non possono trovare applicazione in assenza di espressa previsione normativa.

Ne consegue che codesto Comune non potrà aderire alla richiesta di rimborso, lasciando alla eventuale e probabile fase contenziosa la definizione della eventuale controversia, ricordando che dal 3 dicembre 2003, ai sensi del DL 203 convertito nella legge 248 del 2005, giudice competente in primo è la Commissione Tributaria Provinciale.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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