12. Il Comune di CR. è in regime di Cosap dal
1999.
La ditta …… Distribuzione SpA ci chiede il rimborso delle somme
versate per gli anni 2003-2004 e 2005 relativamente a passi carrai.
cito testualmente la lettera pervenuta da ……:
"Com'è noto, l'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, in vigore
dall'anno 1999, operava una netta distinzione (e, quindi, un diverso
criterio di determinazione del tributo) tra "impianti ed altri
manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di
erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e
collegati alle reti stesse" e gli altri manufatti non collegati
alle reti di erogazione di pubblici servizi (tra i quali i passi
carrabili, i luminali, le cabine, ecc.). La nuova disciplina dettata
dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 18
della legge n. 488/99, prevede un unico criterio di determinazione
forfetaria del canone (c.d. "criterio utenze") per tutte le
occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di
pubblci servizi "con cavi, condutture, impianti o con
qualsiasi altro manufatto".
E' quindi da ritenere che, a partire dall'anno 2000, il canone
forfetariamente determinato ed assolto col predetto "criterio
utenze" sia riferibile non soltanto alle occupazioni effettuate con
impianti, ma a tutte le tipologie di occupazione permanenti di spazi
ed aree pubbliche effettuate con qualsiasi manufatto, ivi comprese
quelle con passi carrabili, luminali, cabine, ecc.
Ciò
premesso, considerato che per gli anni 2003, 2004 e 2005 Vi abbiamo
corrisposto sia la Cosap permanente determinata con il "criterio
utenze", come risulta dalle comunicazioni e dalle ricevute di
versamento in copie allegate, sia la Cosap permanente effettuata con
altri manufatti, appare evidente che questi versamenti,
costituiscono un indebito oggettivo per duplicazione d'imposta.
Si chiede un parere. |
L’articolo 63 del D.Lgs.n.446/97 dispone al riguardo quanto segue:
f)
previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto
da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato
forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è
commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la
misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di
comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
La naturale collocazione della norma in esame porta a ritenere
che tale sistema forfetario di determinazione della TOSAP o del
COSAP possa riguardare esclusivamente le occupazioni realizzate ai
sensi dell’articolo 46 del D. Lgs.n.507/93, tra le quali non possono
comprendersi, ad avviso dello scrivente, i passi carrai, posto che
la relativa disciplina è collocata nell’articolo 44 del predetto
decreto legislativo. L’eventuale eccezione che affermi tale
trattamento riguardi esclusivamente la TOSAP e non il COSAP non
potrebbe essere accolta, stante che si verrebbe a determinare una
disparità di trattamento, a seconda che il Comune applichi uno o
l’altro dei corrispettivi sopra indicati.
Una diversa interpretazione delle sopra citate disposizioni, in
quanto palesemente diretta ad una interpretazione razionale ed
estensiva della norma, risulterebbe illegittima, stante i principi
che regolano la materia tributaria, per i quali le esenzioni e le
esclusioni, come pure le agevolazioni, trovano applicazione solo nei
casi tassativamente indicati espressamente dalla legge statale, così
da non poter trovare applicazione nel caso di specie
l’interpretazione analogica.
In conclusione, mentre si ritiene che il sistema descritto di
quantificazione del COSAP o della TOSAP assorba il pagamento delle
occupazioni strettamente connesse o funzionali all’esercizio delle
attività di erogazione dei servizi pubblici, non si ritiene che, in
assenza di espressa previsione normativa, possano ritenersi non
assoggettabili al presente corrispettivo gli altri oggetti di
occupazione e ciò, come detto in presenza in base ai principi che
trovano conforti nella giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione per i quali le esclusioni, come pure le esenzioni e le
agevolazioni, avendo carattere eccezionale non possono trovare
applicazione in assenza di espressa previsione normativa.
Ne consegue che codesto Comune non potrà aderire alla richiesta
di rimborso, lasciando alla eventuale e probabile fase contenziosa
la definizione della eventuale controversia, ricordando che dal 3
dicembre 2003, ai sensi del DL 203 convertito nella legge 248 del
2005, giudice competente in primo è la Commissione Tributaria
Provinciale. |