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TOSAP-COSAP 2006

DOMANDA:
 

14. Si precisa che la nostra è un’Azienda che gestisce il servizio riscossione e accertamento dei tributi per un Comune.

Nella applicazione del canone per l’occupazione suolo pubblico – passo carrabile, riscontriamo difficoltà interpretative nella classificazione di alcuni passi carrabili. Nello specifico nel nostro territorio sono presenti molte strade comunali in pendenza e senza opere speciali quali, marciapiedi e/o cunette stradali.

Su queste strade pubbliche alcuni cittadini, con l’intento di facilitare l’accesso alla loro proprietà, davanti all’apertura del passo carrabile, hanno realizzato piccole rampe ubicate su suolo pubblico.

Alcune di queste rampe occupano l’intera larghezza del passo carrabile altre solo una parte.

Si riportano di fianco alcune fotografie della tipologia di passo carrabile sopra descritto.

Per una corretta applicazione del Regolamento comunale si chiede:

1.       come classificare i suddetti passi carrabili, a raso o con interruzione di manufatto?

2.       nei casi in cui la rampa è inferiore alla larghezza del passo carrabile, come và classificato il passo carrabile? 

Si allega copia dell’articolo 19 “passi carrabili” stralciato dal Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico e del relativo canone.

 
RISPOSTA:
 

Come indirettamente evidenziato nella nota i passi carrai possono essere classificati in due distinte categorie impositive:

a)      passi carrai ordinari, quelli descritti al comma 4 dell’articolo 44 del D.Lgs.n.507/93;

b)      passi carrai a raso,, quelli descritti al comma 8 del predetto articolo.

Le fattispecie descritte non possono ricondursi ai passi carrai a raso posto che non sono muniti di cartello segnaletico e per il fatto che tutti presentano i caratteri che li riconducono fra i passi carrai ordinari essendo presenti opere visibili, talvolta di modesta entità, tese alla modifica del piano stradale, per superare il dislivello tra quello della strada rispetto a quello della proprietà privata, tese appunto a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. In assenza invece di tale opere visibili i passi carraio risulterebbero a raso e quindi esclusi dal pagamento del corrispettivo di occupazione, anche perché sprovvisti sia del cartello segnaletico che del divieto dell’uso  da parte della collettività dello spazio antistante. Non incide infine sulla natura del passo carraio l’entità dell’opera, essendo la quantificazione del corrispettivo collegata non alle dimensione della stessa ma alla larghezza del passo carraio. Infine, si precisa che le disposizioni regolamentari allegate non hanno alcuna rilevanza per la valutazione del presente caso, stante che la definizione del presupposto impositivo è riservata alla legge statale, così come indicato dall’articolo 52 del D.lgs.n.446/97, così che se discordanti dai principi normativi dettati dal D.lgs.n.507/93 debbono essere disapplicate.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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