Il COSAP è considerato una entrata patrimoniale e non una entrata di
carattere tributario. Forse per filosofia o forse per non curanza il
legislatore COSAP nel disciplinare la corrispondente obbligazione
prevede una unica sanzione, parificando di fatto ogni infrazione
alla fattispecie di occupazione abusiva. In sintesi, se io non pago
alla data prestabilita l’occupazione diviene abusiva. Recitano al
riguardo le lettere g e g-bis del comma 2 dell’articolo 63 del
D.Lgs.n.446797:
g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al
canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le
occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere
stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (3).
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera
g) , né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle
stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (4).
In sintesi, la sanzione anche in questo caso risulterà
determinabile nella misura oscillatile dal 100 al 200 per cento,
riducibile ad 1/3 del massimo (66,67 per cento) ai sensi
dell’articolo 689 del 1981.
Al recupero dovrà procedere mediante avviso di accertamento del
quale si allega fac simile, avvertendo che il giudice competente è
dal 3 dicembre 2005 la CTP così come stabilito dall’articolo 3 bis
del dL 203 convertito nella legge 248 del 2005. |