Come si evince indirettamente dalla lettura dello articolo 63 del
D.Lgs.n. 446/97 il Comune può liberamente stabilire le tariffe per
il COSAP, fatta eccezione per le occupazioni permanenti realizzate
dalle aziende di erogazione dei servizi pubblici, giusta l’eccezione
posta dal citato articolo che per il corrente anno risultano così
determinate:
Tariffe occupazioni permanenti aziende di erogazione anno 2006.
Tenuto conto che gli importi previsti dall’articolo 63 del D.Lgs. n.
446/97 debbono essere rivalutati nella misura del 1,9 per cento, per
l’anno 2006, gli importi risultano pari:
a) ad euro 0,887 per utente per i comuni fino a 20000 abitanti;
b) ad euro 0,738 per utente per i comuni con popolazione
maggiore.
Per tutte le altre voci di occupazione non vi sono limiti se non
quelli di diversificare la tariffa avendo riguardo:
a)
al beneficio economico derivante al concessionario per effetto della
concessione;
b)
al discapito subito dalla collettività.
Il vero problema non è quindi legale, ma politico. Avranno gli
amministratori il coraggio di disporre tali aumenti? |