Il marciapiede è ai sensi del codice della strada pertinenza
della strada, con la conseguenza che il corrispettivo derivante da
tale occupazione è del Comune solo nel caso in cui il medesimo abbia
una popolazione superiore a 10 mila abitanti e l’occupazione sia
posta nel centro abitato (comma 4 articolo 38 del D.lgs.n.507/93).
Di contro, la competenza al rilascio della concessione è sempre
del Comune, previo nulla osta della Provincia per i soli comuni con
popolazione inferiore a 10 mila abitanti, così come previsto dal
comma 3 dello articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992
(codice della strada). |